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essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso";
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" e'
sostituita dalla seguente: "secondo".
b-ter) all'articolo 167, secondo comma,
dopo le parole: "le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le
seguenti: "e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
"Art.
180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e' orale. Della
trattazione della causa si redige processo verbale.";
c-ter) gli articoli 183
e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti
e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione
delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti
previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e
quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e
dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al
primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione
personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata
comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La
procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la
controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa
da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo
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