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116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai
sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore
puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere
di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia'
formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni
o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia'
proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un
successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle
domande ed eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per
l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il
giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza
pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni,
fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti. L'ordinanza di cui al sesto comma e'
comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito,
anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato
negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione
dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel
primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza
di assunzione dei mezzi di prova). -- Nell'udienza fissata con l'ordinanza
prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede
all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti
d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i
mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.";
d)
all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al
testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo'
essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta
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