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elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato,
attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.";
e) al
libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione
forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i
provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3)
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per
consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di
cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.";
2) all'articolo 476, quarto comma,
le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
1.000 a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se
esso" fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse;
4) all'articolo 490
sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un
valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente
a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e'
altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono
inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.";
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