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5) l'articolo 492 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il
pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare
presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza
o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del
creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e'
redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal
debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati
anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice
penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere
all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e,
successivamente, esercitare la facolta' di cui all'articolo 499, terzo
comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose
da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti
gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
anche riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale
giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza
pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che
l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo'
concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo
comma.";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti
modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
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