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norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita'
stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il
nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome
del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo
591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e'
stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso
deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per
l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione
sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i
creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore
dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la
stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il
giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore
procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di
migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha
senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza
pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le
disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli
offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli
offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo
per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a
favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.";
28) l'articolo 575
e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al
decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve
essere prestato dagli offerenti";
30) l'articolo 580 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto
e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui
all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e'
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non
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