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abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e'
restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e'
trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.";
31)
gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584 (Offerte dopo
l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il
giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il
cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione
all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere
fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono
partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e
l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il
termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui
al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo
e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585
(Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e
nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo
576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto
versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o
l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione
degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del
prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che
preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la
garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel
decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non
unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.";
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