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32)
all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:
"Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla
trascrizione del pignoramento.";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis
e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 588 (Termine per l'istanza di
assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data
dell'incanto, puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589
per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di
offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve
contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo
quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno
dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori
oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di una somma
pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che
intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). -
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande
di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il
quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il
versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o
di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a
norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il
giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di
pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente.
Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo,
assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non
superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo,
dell'articolo 569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art.
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