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32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. ...

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