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591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo
569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondano o a un avvocato ovvero a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo
comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce
il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571
e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti
e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla
determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma,
anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo
569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle
offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo
nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli
ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587,
590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione
e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello
stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle
formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o
autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla
formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice
dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai
sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione
dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a
tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso
va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e
seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate
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