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dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui
indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi'
alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo
e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse
all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il
verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e
590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo.
Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo
al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel
presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme
versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal
giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il
professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale
provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato
con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 617.";
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a
norma dell'articolo 591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis";
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