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36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
"Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile,
il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile,
salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo
568.";
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale
l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e'
tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.";
38)
dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
"Art. 608-bis (Estinzione
dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui
all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del
rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi
all'ufficiale giudiziario procedente.";
39) all'articolo 611, secondo comma,
dopo le parole: "giudice dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma
degli articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi,
sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.";
41)
all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 41.1) al primo comma,
le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti
giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "venti giorni";
42) l'articolo 624 e' sostituito dai
seguenti:
"Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e'
proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e
619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza
di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede
sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al
provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis
(Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su istanza
di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore,
sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per
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