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una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci
giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza
per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.";
43)
all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso reclamo" sono
inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero
degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni
dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e";
dopo la lettera e),
sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le
parole: "in arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali";
2)
all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al
primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono
aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da
leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova
opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo'
iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non
determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la
relativa domanda e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del
provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo";
3)
all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo
che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso
dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di
parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se
emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o
se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente
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