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al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia
iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza
di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha
provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o
se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza.";
4) all'articolo 669-terdecies
sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito
dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.";
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il
seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del
contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al
primo giudice.";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti
modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:
"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa
vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta."; 5.2) dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al
primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni
relativi all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il
seguente:
"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via
preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di
obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle
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