|
parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale
e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna
parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita
agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191
a 197, in quanto compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le
seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal
seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in
quanto compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti
commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai
sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del
provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di
cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione
del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.";
8)
all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La
reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente
a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei
indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del
titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la
domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza
o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a
... Pagina Precedente Pagina Seguente |