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qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di
comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare
memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate
le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere
indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti).
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza
del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso
e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e
provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve
sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il
processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa
udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente
ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione
dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al
convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa,
ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero
tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono
intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con
l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito
in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui
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