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all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non
potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal
presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono
essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di
comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). - All'udienza davanti
al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e
183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi'
l'articolo 184.";
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al
tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in
mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale
della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La
domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il
cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il
matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso
deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da
entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei
cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data
di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria
difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il
convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla
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