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prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al
presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con
l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la
domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente
puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il
presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', qualora lo
ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli
minori, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data
dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al
convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione
devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di
procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il
presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria
di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163,
terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e
termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166
e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche' per la proposizione
delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di
procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte
le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11.
All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo,
del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del medesimo
codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
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