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matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena
formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13.
Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la
sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo'
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14.
Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo
grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di
consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente
le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con
ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi,
verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle
condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi
degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8". 3-ter. Alle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il
seguente:
"Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La
citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo
comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di
pluralita' degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di
risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della
citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del
primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano
la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue
nelle forme e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5."; b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis
(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la
misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti
per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici
registri.";
c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente:
"Art.
169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). -
Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli
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