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elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti
contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili
iscritti nei pubblici registri.";
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti
dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima
dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei
confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo
stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo
in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza di
contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di
formalita', vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene,
che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di
formalita', vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno
cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la
verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche' l'esistenza
della dichiarazione di agibilita' dello stesso. L'esperto, prima di ogni
attivita', controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567,
secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti
o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori
procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno
quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del
codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono
depositare all'udienza note alla relazione purche' abbiano provveduto, almeno
quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le
modalita' fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza
per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite
internet). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del
codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi
disponibili.
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