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Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con
incanto da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo comma
dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione
urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica
di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del
citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico,
ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio
1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che
l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui
all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n.
47.";
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine
degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi
dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le
operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista
e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della
parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a
carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso
costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il
Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori
commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei
tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei
notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli
elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da
ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche
esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o
concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo
trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative
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