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sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il
presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in
una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del
mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice
dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I
professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono
essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.";
f)
l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Disposizioni sulla
divisione). - Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a
divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli
articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti
presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del
codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione delle parti,
concedendo termine alla parte piu' diligente fino a sessanta giorni prima per
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del
l'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore
centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Alla legge 20 novembre 1982, n.
890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo
comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale
giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario
stesso.";
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo"
sono inserite le seguenti: "o in via telematica";
c) all'articolo 8 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal
seguente: "Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del
destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo'
recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita'
o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso
giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua
dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso
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