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l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura
dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella
cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica
e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza
presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante
ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che
la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data
del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sara' restituito al mittente.";
2) il terzo comma e' sostituito dal
seguente: "Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci
giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che
il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso
e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi
che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di
centottanta giorni" e della data di restituzione.";
3) il quarto comma e'
sostituito dal seguente: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo
comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.";
4) al quinto
comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o
una sua dipendenza";
5) il sesto comma e' abrogato.
4-bis. I costi
derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di
ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente
indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tarffarie
vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle
leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7
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