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sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e
all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3
del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti
fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o
garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto
esclusivo sia l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante l'assunzione di
finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione
di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le
somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei
diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati
con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e
degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di
cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si
applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A
tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi
alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa'
si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta
disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le
attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti
profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
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