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6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente
articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche
emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei
crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i
controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui al
comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di
cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e'
pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei
crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o
garantito dalla medesima banca cedente.
Articolo 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni
destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi
dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori
delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6".
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, e sostituito dal seguente:
"L'assemblea per l'elezione dei membri del
Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del
Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio
della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso
mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine
nazionale. E posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei
quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul
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