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automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o novembre 2006.";
c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente:
"471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i contribuenti individuati con regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso";
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: "amministrazioni regionali" sono inserite le seguenti: "della Federazione Italiana Gioco Calcio"; d) il comma 540 e' abrogato.

1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".

Articolo 4-bis.
(Trasferimenti erariali alle regioni)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".

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