3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole:
"Entro il 30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre
2005".
Articolo 4-ter.
(Indicazione del codice fiscale nelle distinte
di versamento in Tesoreria)
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il
versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle
relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in
mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento
presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti
affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Articolo 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui
al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente
gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati
dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di
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