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selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di
accrescerne le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e'
effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei
criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale
a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11
novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project
financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti
immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati
interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le
opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia'
assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21
marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per
lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti
procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di
appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure
approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i
provvedimenti gia' formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere
dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu'
opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere
in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di un
Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13
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