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del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari
straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di
specifica professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente
alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente gia'
nominati.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le
funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei
permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di
rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni
dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero
delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con
le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita' di diffida alla
nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi
del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite
dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
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