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2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse di cui
al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di
mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi
di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o
di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari
chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal CIPE,
nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti
dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari
a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui
al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi
formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si
avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e' abrogato;
b) dopo
il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
"61-quater. Le
caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a
prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale
per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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