Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
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2) l’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è
sostituito dal seguente:
«Articolo 591-bis. – (Delega delle
operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la
quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma,
può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede
nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei
relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione
del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le
modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima
ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni
delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte
ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale
incanto.
Il
professionista delegato provvede:
1)
alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo
comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal
giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice;
2)
agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo
576, secondo comma;
3)
alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori
adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4)
alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma
dell’articolo 581;
5) a
ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo
583;
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