Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
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sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo
comma; 7)
sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590; 8)
alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove
offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591; 9)
alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo
587; 10)
ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario a norma dell’articolo 508; 11)
alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di
atti volontari di trasferimento nonchè all’espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione
ai sensi dell’articolo 586; 12)
alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell’articolo 596; 13)
ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di
ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha
luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti
da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell’avviso di cui all’articolo 570
è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti,
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