Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
1)
il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo
573; 2)
il giudice ordini l’incanto; 3)
siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata
accolta»; p)
al numero 27), all’articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato,
al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono
soppresse; q)
al numero 31), all’articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato,
al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle
seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le
parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo,»; r)
al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1.1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle
seguenti: «decide di non»;
1.2) al secondo comma, le parole: «In quest’ultimo caso il giudice può»
sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresí»;
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