Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o
dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista
delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al
primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice.
Il
professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle
operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo
nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la
descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione
provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è
sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve
essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo
comma.
Se il prezzo
non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo
avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il
versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585
e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo.
Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo
al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel
presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo
617.
Le somme
versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto
postale indicati dal giudice.
I provvedimenti
di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni
caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita»;
s) al numero 42), all’articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. ...
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