Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;

 

        t) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:

 

    «43-bis) all’articolo 631, primo comma, dopo le parole: “all’udienza“ sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,“».

    4. All’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all’articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «, quarto, quinto, sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «e dal quarto e al decimo»;

 

        b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

 

    5. All’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

    Articolo 161-bis. – (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). – Il rinvio della vendita può ...

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