Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano
prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del
codice“»;
b)
alla lettera b), all’articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: «e ai dottori
commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai
commercialisti»;
c)
alla lettera c), all’articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori
commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
commercialisti»;
d)
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) l’articolo 173 è abrogato»;
e)
alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione o aggiornamento del
certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente
normativa»;
2) all’articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con
incanto» sono soppresse;
3) dopo l’articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il
seguente:
«Articolo 173-quinquies. – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo ...
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