Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

 

    L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto.

    Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;

 

        f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) all’articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;

 

            2) all’articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».

 

    6. All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    «3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1º gennaio 2006.

 

    3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati ...

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