Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di
denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa
efficacia»;
2) al numero 3) del secondo comma, le parole: «o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi
contenute» sono soppresse;
3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precetto
deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo
comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo
comma»;
b)
al numero 5), all’ articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo comma, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in
uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le
seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il
pignoramento deve inoltre contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi
dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati
una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,
oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia
da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per
cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di
cui deve essere data prova documentale»;
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