Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;

 

            2) al numero 3) del secondo comma, le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;

            3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;

 

        b) al numero 5), all’ articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo comma, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;

 

            2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

 

    «Il pignoramento deve inoltre contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale»;

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