Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
b)
dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «L’intimazione
a cura del difensore contiene: 1)
l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi
dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova
testimoniale; 2)
il nome, il cognome ed il domicilio della persona da
citare; 3)
il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al
quale la persona deve presentarsi; 4)
l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo,
la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro». 3. All’articolo
18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
al secondo comma, le parole: «, ancorchè festivo» sono
soppresse; b)
al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono
soppresse. 4. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.
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