Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
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3) al quinto comma, le parole: «di cui all’articolo 499, terzo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 499, quarto
comma»;
c)
il numero 7) è sostituito dal seguente:
«7) l’articolo
499 è sostituito dal seguente:
“Articolo 499. - (Intervento). – Possono
intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un
credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un
diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri
ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle
scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice
civile.
Il ricorso deve
essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o
l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere
l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per
partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di
denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere
allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle
medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti
disposizioni.
Il creditore
privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al
debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonchè
copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento
nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori
chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di
indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o
l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e
di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori
intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati
ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore
pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione.
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