Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
Con l’ordinanza
con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552
e 569 il giudice fissa, altresí, udienza di comparizione davanti a sè del
debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la
notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata
per l’udienza non possono decorrere più di sessanta
giorni. All’udienza di
comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno
avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte,
specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non
compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo
interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento
rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui
crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla
distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte
del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori
intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno
diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme
che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere
proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma,
l’azione necessaria affinchè essi possano munirsi del titolo
esecutivo“»; d)
dopo il numero 7) è inserito il seguente: «7-bis)
L’articolo 500 è sostituito dal seguente: “Articolo 500. - (Effetti
dell’intervento). – L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi
seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione
della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a
provocarne i singoli atti“»; e)
il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) l’articolo
510 è sostituito dal seguente: “Articolo 510. - (Distribuzione della
somma ricavata). – Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di
altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a
favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale,
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