Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
interessi e spese.
In caso diverso
la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle
disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di
prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o
in parte riconosciuti dal debitore.
L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo
ritenuto necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo
esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il
giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore
procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già
stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel
frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la
distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il
termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano
altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo
della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma
ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al
debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione“»;
f)
al numero 17), all’articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi
richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono
sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;
g)
dopo il numero 17) è inserito il seguente:
«17-bis)
all’articolo 534-ter, le parole: “con incanto“ sono soppresse e la parola:
“notaio“, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
“professionista“»;
h)
al numero 20.2), all’articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I ...
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