Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non
impugnabile»;
i)
il numero 21) è sostituito dal seguente:
«21)
all’articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
“Il giudice
dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione
dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a
continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la
detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede
all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il
provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura
del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo
esentano.
Il giudice, con
l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569, stabilisce le modalità con
cui il custode deve adoperarsi affinchè gli interessati a presentare offerta di
acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa
autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione
dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti
per conseguirne la disponibilità“»;
l)
al numero 25), all’articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: «e delle mappe censuarie, il certificato
di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo le parole:
«all’immobile pignorato» sono inserite le seguenti: «effettuate nei venti anni
anteriori alla trascrizione del pignoramento»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere ...
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