Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono
inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine
assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo
precedente,»;
m)
al numero 26), all’articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita
dalla seguente: «centoventi»;
2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza»
sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata
la cauzione,»;
n)
dopo il numero 26) è inserito il seguente:
«26-bis)
all’articolo 570, le parole: “e del valore dell’immobile determinato a norma
dell’articolo 568“ sono sostituite dalle seguenti: “, del valore dell’immobile
determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata
la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode
nominato in sostituzione del debitore“»;
o)
al numero 27), all’articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato
dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono
soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L’offerta è
irrevocabile, salvo che:
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