Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,»;

 

        m) al numero 26), all’articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

 

            2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;

 

        n) dopo il numero 26) è inserito il seguente:

    «26-bis) all’articolo 570, le parole: “e del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568“ sono sostituite dalle seguenti: “, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore“»;

        o) al numero 27), all’articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono soppresse;

 

            2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

 

    «L’offerta è irrevocabile, salvo che:

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