Della Filiazione

Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile
Cerca un articolo con il numero:

Cerca un testo nel codice:

TITOLO VII
((DELLO STATO DI FIGLIO))
CAPO I
((Della presunzione di paternita'))((...))

Art. 231.


((Paternita' del marito))


((Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.))

Art. 232.


Presunzione di concepimento durante il matrimonio.


((Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.))


La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Art. 233.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 234.


Nascita del figlio dopo i trecento giorni.


Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio.


Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.


((In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.))

Art. 235.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

((CAPO II
Delle prove della filiazione))

Art. 236.


(Atto di nascita e possesso di stato)


La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.


Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...)).

Art. 237.


(Fatti costitutivi del possesso di stato).


Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.


In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.

((263))


-------------

AGGIORNAMENTO (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".

Art. 238.


((Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita))


Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)), nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Art. 239.


((Reclamo dello stato di figlio))


((Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.


L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.


L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'.


L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.))

Art. 240.


((Contestazione dello stato di figlio))


((Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.))

Art. 241.


((Prova in giudizio))


((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Art. 242.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 243.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 243-bis.


((Disconoscimento di paternita'))


((L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.


Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.


La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.))

» Su questo articolo del codice vedi anche: Il disconoscimento di paternità - guida con fac-simile

((CAPO III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio))

Art. 244.


((Termini dell'azione di disconoscimento))


((L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.


Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.


Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.


Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo' essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.)) ((223))


((L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.


L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.))


-------------

AGGIORNAMENTO (61)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie".

-------------

AGGIORNAMENTO (118)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito".

-------------

AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Art. 245.


((Sospensione del termine))


((Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita' di mente.


Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione puo' essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.))


-------------

AGGIORNAMENTO (201)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. e' sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacita' naturale".

Art. 246.


((Trasmissibilita' dell'azione))


(( Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternita' sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.


Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.


Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.))

Art. 247.


((Legittimazione passiva.))


((Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.


Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.


Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.


Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice)).

Art. 248.


((Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.

Imprescrittibilita'.))


((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))


L'azione e' imprescrittibile.


Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.


Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.


((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))

Art. 249.


((Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilita'))


((L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.


L'azione e' imprescrittibile.


Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.


Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.


Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))

((...))((...))((CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio))

Art. 250.


Riconoscimento.


((Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente)).


Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i ((quattordici anni)) non produce effetto senza il suo assenso.


Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i ((quattordici anni)) non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.


((Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262)).


Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' ((, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio)).

Art. 251


(Autorizzazione al riconoscimento).


Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.


Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal ((giudice)).

Art. 252.


((Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.))


Qualora il figlio ((nato fuori del matrimonio)) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.


L'eventuale inserimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro ((genitore)) che abbia effettuato il riconoscimento. ((In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.)) ((223))


Qualora il figlio ((...)) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia ((...)) e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio ((...)).


E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore ((...)) che abbia effettuato il riconoscimento.


((In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.))


-------------

AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c)) che al secondo comma "le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"".

Art. 253.


Inammissibilita' del riconoscimento.


In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio ((...)) in cui la persona si trova.

Art. 254.


Forma del riconoscimento.


Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111) (112a)


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

-------------

AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

-------------

AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 255.


(Riconoscimento di un figlio premorto).


Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ((...)).(216)

---------------

AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 256.


((Irrevocabilita' del riconoscimento.))


((Il riconoscimento e' irrevocabile. Quando e' contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e' stato revocato)).

Art. 257.


(Clausole limitatrici).


E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258.


Effetti del riconoscimento.


((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso)).


L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.


Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Art. 259.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 260.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).

Art. 261.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 262.


Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.


Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. ((263))


Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.


Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.


Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. (105)

((263))


-------------

AGGIORNAMENTO (105)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale".

-------------

AGGIORNAMENTO (263)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Art. 263.


Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'


Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.


L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.


L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. (310)


L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

(223)

Art. 264.


((Impugnazione da parte del figlio minore))


((L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.))

Art. 265.


(Impugnazione per violenza).


Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.


Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.

Art. 266.


(Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale).


Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Art. 267.


(Trasmissibilita' dell'azione).


Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.


((Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.))((223))


((Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.))((223))


((La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.))((223))


((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.))


-----------

AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l'art. 104, comma 10) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

Art. 268.


(Provvedimenti in pendenza del giudizio).


Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

((CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'))

Art. 269.


Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.


La paternita' e la maternita' ((...)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.


La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.


La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.


La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...)).

Art. 270.


Legittimazione attiva e termine.


L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ((...)) e' imprescrittibile riguardo al figlio.


Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ((...)), entro due anni dalla morte.


L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.


((Si applica l'articolo 245.))

Art. 271.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 272.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 273.


Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.


L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ((...)) puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.


Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di ((quattordici)) anni.


Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274.


Ammissibilita' dell'azione.


L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.


Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.


L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.


Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ((163))

-------------

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche' per la parte in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione" e, "sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti".

-------------

AGGIORNAMENTO (163)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 275.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 276


(Legittimazione passiva).


La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ((...)) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.


Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277.


(Effetti della sentenza).


La sentenza che dichiara la filiazione ((...)) produce gli effetti del riconoscimento.


Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,)) il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278.


((Autorizzazione all'azione))


((Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.))

--------------

AGGIORNAMENTO (140)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato".

Art. 279.


Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione.


In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio ((nato fuori del matrimonio)) puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio ((nato fuori del matrimonio)) se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti ((a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.)).


((L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.))


L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale)). (40)

--------------

AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione".

--------------

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonche' alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".

Sezione II
Della legittimazione dei figli naturali ((SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 280.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 281.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 282.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 283.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 284.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 285.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 286.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 287.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 288.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 289.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))

Art. 290.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))


Codice Civile (Indice)