In cosa consiste un'assicurazione auto
- In cosa consiste un'assicurazione auto?
- Come scegliere l'assicurazione più adatta? |
- Le clausole limitative
- Il massimale |
- Il premio assicurativo |
- La classe di merito
- Il risarcimento diretto |
- Assicurazioni per altri veicoli |
- Tutela del consumatore
- Assicurazioni auto online: ecco tutti i modi per risparmiare
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In questa sezione trattiamo un argomento di alto interesse per tutti i cittadini italiani e non. Vengono affrontati diversi temi sulle polizze RCA (cioè sulla Responsabilità Civile Auto), tra i più attuali ed utili: la nuova legge sull'indennizzo diretto, la tutela del consumatore e la normativa vigente in campo assicurativo.
Ecco in cosa consiste un'assicurazione auto
L'assicurazione auto garantisce la tutela del conducente di un'automobile in caso di danni fisici o materiali provocati ad altre persone (od anche al conducente a fronte di un'apposita clausola).
La polizza assicurativa in caso di incidente, infatti, copre le spese dei danni causati dal veicolo assicurato.
I soggetti coinvolti nella stesura di un contratto d'assicurazione sono:
- l'assicurazione;
- l'assicurato, proprietario e/o conducente dell'automobile;
- la terza parte, che potrebbe dover essere risarcita in caso di sinistro causato dall'auto assicurata.
La legge italiana sulle assicurazioni auto
L'obbligo di assicurare l'auto per i danni causati ad altri durante la circolazione è stato introdotto in Italia nel 1969 dalla legge numero 990, che cita: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi...”. [Legge n. 990/1969, art. 1]
In caso di sinistro, la copertura estende la responsabilità alla compagnia assicurativa, che si sostituisce al conducente del veicolo occupandosi del risarcimento dei danni da esso causati.
In fase di stipula è necessario stabilire il massimale, ovvero il limite oltre il quale l'assicurazione non garantisce più l'indennizzo delle persone o cose coinvolte. Per la legge n. 990/1969 il massimale non può essere inferiore a 774.685,35 euro (ovvero, ad un miliardo e mezzo delle vecchie lire).
Comunque, il mercato assicurativo italiano offre varie possibilità di scelta per il massimale. Anche con un minimo aumento del costo della polizza è possibile decidere per un massimale molto più alto di quello stabilito per legge. La scelta più frequente in Italia è quella di un massimale di un milione e mezzo di euro, cioè il doppio del valore previsto dalla legge.
La legge italiana stabilisce, inoltre, che la copertura non risulta essere più valida, in caso di mancato rinnovo della polizza, a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza del contratto. Ad esempio, se la polizza scade il 14 maggio 2007 la copertura sarà valida fino al 30 maggio venturo.
Grazie alla deregolamentazione tariffaria, anche in Italia, ogni compagnia assicurativa può stabilire liberamente le quote delle proprie polizze e fissare delle proprie condizioni contrattuali.
L'esistenza e la validità della polizza devono essere dimostrate esponendo in modo visibile dall'esterno dell'abitacolo il tagliando assicurativo e conservando insieme al libretto di circolazione il certificato rilasciato dalla compagnia assicurativa dell'avvenuta sottoscrizione di una polizza RCA.
Chiunque circoli con un mezzo a motore sul territorio italiano è obbligato ad avere ed esibire, soprattutto in caso di richiesta da parte delle forze dell'ordine, i suddetti documenti per attestare di poter circolare.
Chi conduce un veicolo a motore senza assicurazione, infatti, rischia il sequestro del mezzo di trasporto ed una multa fino a 2.754,15 euro. In caso di incidente senza copertura assicurativa, invece, il conducente è tenuto a risarcire tutti i danni provocati a persone o cose.
Assicurazione auto in Europa
In tutti i paesi industrializzati la legge obbliga ad assicurare i mezzi a motore contro i danni che potrebbero causare alle perone e/o alle cose.
La garanzia opera nei confronti di tutti i passeggeri del veicolo, infatti dal 1992 l'assicurazione copre anche i danni apportati ai familiari trasportati ed al proprietario del veicolo, solo nel caso in cui stesse viaggiando come passeggero (infatti, per poter garantire la copertura del proprietario del veicolo in quanto conducente è necessario includere a contratto una garanzia accessoria a riguardo).
Con l'introduzione del Mercato Comune Europeo, dal 1992 è possibile assicurare il proprio veicolo con qualsiasi assicurazione autorizzata a formulare contratti per la stipula di polizze assicurative di tipo europeo.
La validità europea può essere applicata alle polizze obbligatorie come l'RCA (Responsabilità Civile Auto) oppure a polizze assicurative opzionali del ramo danni, come: furto, incendio, calamità naturali, ecc. In quest'ultimo caso, però, è possibile che venga richiesto un supplemento da parte della compagnia assicurativa perché il modello standard prevede che la copertura di danni secondari sia limitata allo Stato di residenza.
Il certificato assicurativo rilasciato copre la responsabilità civile auto in tutta l'Unione Europea a prescindere dal luogo in cui avviene il sinistro stradale.
Poiché l'assicurazione auto è obbligatoria anche negli altri Paesi europei, al di fuori del proprio Stato di residenza, è necessario appurare quale tipo di documentazione occorre per assicurare il mezzo di trasporto. Infatti, nei paesi dell'Unione Europea (come in molti altri) è possibile circolare senza speciali documenti assicurativi, in quanto la normale polizza RCA ne include l'estensione; mentre negli altri paesi esteri è il certificato di assicurazione internazionale, o Carta Verde, che consente ad un veicolo a motore di viaggiare secondo la legge, che obbliga alla Responsabilità Civile Auto.
La Carta Verde può essere richiesta alla propria compagnia assicuratrice ed a rilasciarla è l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), anche detto “bureau”, che è presente in ogni Stato e che rappresenta l'ufficio nazionale di assicurazione responsabile per il sistema della Carta Verde.
Il meccanismo della Carta Verde è dettato da una normativa del “Comitato dei Trasporti su strada” (comitato interno alla Commissione Europea) sulla base di alcune prescrizioni dell'O.N.U. (Organizzazione delle nazioni Unite), che traccia un quadro preciso sulla documentazione necessaria per la guida di veicoli a motore al di fuori del proprio Stato di residenza.
Dunque, dopo l'affermarsi dei precetti della Carta Verde nel 1953, il bureau inizia ad amministrare tutte le pratiche inerenti alla copertura dei danni causati, in Italia, da veicoli immatricolati in Stati stranieri [legge n. 990/1969, art. 6] ed, in caso di necessità, anche di lesioni subite dai mezzi italiani all'estero.
E', pertanto, molto importante verificare l'elenco dei Paesi stranieri in cui è obbligatorio circolare con il certificato internazionale di assicurazione e, nel caso, procurarsi la Carta Verde.
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