I DIRITTI UMANI DELLE DONNE: DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEL 1948 ALLA CONFERENZA DI PECHINO DEL 1995

Indice | Introduzione | Cap. primo | Cap. secondo | Cap. terzo | Cap. quarto | Cap. quinto | Conclusioni | Bibliografia

In questo capitolo si analizzera´ la moltiplicazione e la specificazione dei diritti umani delle donne, dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, considerata quale primo documento internazionale che si e´ occupato dei diritti umani in maniera generale, fino al momento attuale con la Conferenza di Pechino del 1995, la quale determina il punto di arrivo e di massima specificazione dei diritti umani delle donne, accettati a livello internazionale. Si fara´ particolare riferimento al tema della violenza nei confronti delle donne.

2.1. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - 1948 La Dichiarazione Universale dei Diritti umani, adottata dall´ Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, mostra che nel secolo attuale vi e´ stato un consenso generale riguardo al tema dei diritti umani, in particolar modo con riguardo alla sicurezza della persona, liberta´ di pensiero, religione, cultura ed educazione.

I diritti umani dovrebbero applicarsi senza nessuna distinzione di razza, lingua, colore e sesso.

L´ applicazione di tali diritti si rivolge anche alle donne.

Tuttavia tradizioni, pregiudizi, interessi economici e politici hanno escluso le donne dal concetto prevalente di diritti umani generali e relegato le donne in 26 una posizione secondaria o considerato quest´ ultime sotto l´ etichetta di interessi particolari.

Questa marginalizzazione delle donne nell´ ambito dei diritti umani e´ stata un riflesso dell´ ineguaglianza nel genere e ha influito sulle vite di milioni di donne.

La responsabilita´ degli stati non e´ emersa in maniera rilevante, poiche´ in ambito internazionale vi e´ sempre stata una netta distinzione tra la sfera pubblica e privata. Questo ha limitato la giurisdizione degli stati. Cio´ ha significato che cio´ che gli individui “ fanno “ nella sfera pubblica e´ soggetto a regolamentazione, mentre tutto cio´ che ha luogo nella sfera privata non viene tenuto in adeguata considerazione.

I diritti umani delle donne potevano essere invocati solo nella relazione instaurata tra Stato e cittadino, mentre gli abusi subiti nella sfera cosidetta privata non vedevano possibilita´ di salvaguardia e protezione.

2.2. Il concetto dei diritti umani delle donne. “ Le quattro Conferenze globali sulle donne: 1975-1980-1985-1995 “ Le quattro Conferenze Mondiali sulle donne convocate dalle Nazioni Unite nel corso dell´ ultimo quarto di secolo sono state di grande utilita´ nel portare la causa dell´ uguaglianza fra i sessi al centro dell´ agenda globale. Queste conferenze hanno infatti compattato la comunita´ internazionale dietro un insieme di obiettivi comuni con un piano d´azione efficace per il progresso delle donne in ogni luogo, e in tutte le sfere della vita pubblica e privata.

27 La lotta per l´ uguaglianza dei sessi era ancora ai suoi stadi iniziali al momento della fondazione delle Nazioni Unite, nel 1945. Ciononostante gli uomini che stesero i diversi statuti e la Dichiarazione Universale ebbero la capacita´ di riferirsi agli “uguali diritti di uomini e donne” nel momento in cui dichiaravano la “ fede nei diritti umani fondamentali” e la “ dignita´ e il valore della persona umana”.

Nessun documento legalmente vincolante, in precedenza, aveva affermato con tanta forza l´ uguaglianza di tutti gli esseri umani, o specificatamente individuato il sesso come base per la discriminazione. In quel momento, e´ diventato chiaro che i diritti delle donne sarebbero stati di fondamentale importanza per il lavoro che doveva essere svolto.

Durante i primi tre decenni, il lavoro delle Nazioni Unite in difesa delle donne e´ stato concentrato principalmente sulla codifica dei diritti civili e legali delle donne. Col tempo, tuttavia, e´ diventato sempre piu´ evidente che le leggi non bastavano a garantire l´ uguaglianza dei diritti delle donne.

La lotta per l´ uguaglianza e´ entrata a far parte dell´ agenda internazionale, nella seconda fase con la convocazione di quattro conferenze mondiali da parte delle Nazioni Unite, il cui compito era quello di sviluppare strategie e piani d´ azioni per il progresso femminile.

E’ utile richiamarle brevemente per meglio comprendere lo sviluppo che si e’ avuto nei diritti umani delle donne.

28 2.2.1 Conferenza di Citta’ del Messico 1975: Si apre un dialogo globale La prima Conferenza Mondiale sulla condizione della donna venne organizzata a Citta’ del Messico nel 1975, in coincidenza con l’ Anno Internazionale delle Donne, celebrato per ricordare alla Comunità Internazionale che la discriminazione nei confronti delle donne continuava ad essere un problema in gran parte del mondo. La Conferenza, assieme al Decennio per le donne ( 1976 – 1985 ) proclamato dalle Nazioni Unite, diede inizio ad una nuova era negli sforzi globali per promuovere lo sviluppo femminile, aprendo un dialogo su base mondiale sull’ uguaglianza dei sessi.

La Conferenza di Citta’ del Messico venne convocata dall’ Assemblea Generale dell’ ONU per concentrare l’ attenzione internazionale sull’ esigenza di sviluppare degli obiettivi orientati al futuro, strategie efficaci e piani d’ azione per il progresso femminile. Venne adottato un Piano d’ Azione Mondiale, che presentava le linee guida che i governi e le comunita’ avrebbero dovuto seguire per perseguire gli obiettivi stabiliti dall’ Assemblea Generale che possono così essere riassunti: - La piena uguaglianza fra i sessi ed eliminazione delle discriminazioni sessuali; - L’ integrazione e la piena partecipazione delle donne allo sviluppo; - Un maggior contributo delle donne nel rafforzamento della pace mondiale.

Il Piano d’ Azione risulto’ una novita’ e un cambiamento di rotta nel modo in cui le donne furono percepite. Laddove in precedenza le donne venivano viste come passive destinatarie di sostegno e assistenza, ora esse venivano 29 considerate come partner paritari e a pieno titolo degli uomini, con i medesimi diritti alle risorse e alle opportunita’. Una simile trasformazione stava prendendo piede nell’ approccio allo sviluppo, con il cambiamento dall’ iniziale convinzione che lo sviluppo servisse a far progredire le donne, per arrivare a un nuovo convincimento secondo il quale lo sviluppo non sarebbe stato possibile senza una piena partecipazione femminile.

La Conferenza invitava i governi a formulare delle strategie nazionali e a identificare degli obiettivi e delle priorita’ nei loro tentativi di promuovere una partecipazione paritaria delle donne. Entro al fine del Decennio dell’ ONU per le donne, 127 Stati Membri avevano risposto a tale sollecitazione istituendo un qualche meccanismo nazionale e delle nuove istituzioni che si occupavano di promuovere politiche, ricerche e programmi diretti a favorire il progresso delle donne e la loro partecipazione allo sviluppo.

La risposta a livello internazionale venne dalle stesse Nazioni Unite, le quali crearono delle istituzioni ad hoc, quali l’ Unifem e l’ Istituto Internazionale per la Ricerca e la Formazione per il Progresso delle Donne con lo scopo di garantire la cornice istituzionale per la ricerca, la formazione e le attivita’ operative nell’ area delle donne e dello sviluppo.

Deve essere sottolineata la forte presenza e partecipazione femminile a questo forum internazionale e inoltre il ruolo importante svolto dallo scambio crossculturale che ha contribuito a mettere in moto un processo di unificazione del movimento femminile, che, entro la fine del Decennio delle Donne sarebbe divenuto realmente internazionale.

30 2.2.2 Conferenza di Copenhagen 1980: Comincia il processo di revisione Esisteva un generale consenso sul fatto che fossero stati raggiunti dei significativi progressi nel momento in cui 145 rappresentanti degli Stati Membri si incontrarono a Copenhagen nel 1980, per la seconda Conferenza Mondiale sulle donne, che intendeva riesaminare e valutare il Piano d’ Azione Mondiale del 1975. I governi e la comunita’ internazionale avevano infatto proceduto a grande andatura per raggiungere gli obiettivi stabiliti a Citta’ del Messico cinque anni prima.

Un’ importante pietra miliare era stata l’ adozione, nel Dicembre 1979, della Convenzione sull’ Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, uno degli strumenti più completi e particolareggiati in favore dell’ uguaglianza femminile, da parte dell’ Assemblea Generale.

La Convenzione, che era stata definita “la carta dei diritti femminili”, al momento è legalmente vincolante in 165 stati, che sono diventati Stati partecipanti alla convenzione e sono obbligati a riferire entro un anno dalla ratifica, e successivamente ogni 4 anni, sulle misure che hanno adottato per eliminare gli ostacoli che dovevano affrontare per attuare quanto previsto dalla convenzione.

Un Protocollo Opzionale alla convenzione, che metteva in condizione le donne vittime della discriminazione sessuale di presentare denuncia ad un organismo Internazionale previsto dal Trattato, è stato presentato per la ratifica nella Giornata dei Diritti Umani, il 10 dicembre 1999. Dal momento della sua entrata in vigore, esso porrà la Convenzione sul medesimo piano di altri strumenti 31 internazionali sui Diritti Umani che dispongono di procedure per presentare delle denunce individuali.

Nonostante i progressi compiuti, la Conferenza di Copenhagen riconobbe che stavano cominciando ad emergere dei segnali di disuguaglianza tra i diritti che venivano nominalmente garantiti e la capacità delle donne di esercitare tali diritti.

Attraverso l’adozione di un nuovo piano di azione vennero delineati una pluralità di fattori responsabili delle discrepanza fra i diritti legali e il godimento da parte delle donne degli stessi tra cui: - La mancanza di un sufficiente coinvolgimento da parte degli uomini, nel migliorare il ruolo delle donne nella società; - Un’ insufficiente volontà politica - Il mancato riconoscimento del valore dei contributi femminili alla società, - La mancanza di attenzione in fase di pianificazione a quelle che sono le particolari esigenze delle donne; - Una scarsità di donne nelle posizioni elevate al fine del processo decisionale; - La mancanza di consapevolezza fra le donne circa le opportunità che erano a loro disposizione.

32 2.2.3. Conferenza di Nairobi 1985: “La nascita del femminismo globale” Il movimento per l’uguaglianza dei sessi aveva acquisito una reale conoscenza globale nel momento in cui venne convocata nel 1985 a Nairobi la Terza Conferenza Mondiale sulle Donne che aveva tra i vari punti lo scopo di riesaminare e valutare i risultati del Decennio delle Nazioni Unite per le Donne.

Si fa riferimento a questa Conferenza come “alla Nascita del Femminismo Globale”. Il movimento delle donne, diviso dalla politica mondiale e dalle realtà economiche alla Conferenza di Città del Messico, era ora diventato una forza internazionale unificata sotto lo stendardo dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace, ma dietro questa pietra miliare c’era un decennio di lavoro che attraverso una grande quantità di informazioni, conoscenze ed esperienze aveva mostrato i risultati degli sforzi compiuti per lo sviluppo dei diritti umani delle donne.

I dati raccolti dalle Nazioni Unite rivelavano infatti che soltanto una piccola minoranza di donne aveva beneficiato dei miglioramenti intervenuti nella condizione femminile e dei tentativi compiuti per raggiungere un´uguaglianza sostanziale. I miglioramenti intervenuti nella situazione femminile nelle nazioni in via di sviluppo potevano essere considerati, nella migliore delle ipotesi, marginali.

In breve, gli obiettivi stabiliti non erano stati raggiunti.

Era quindi necessario adottare nuove strategie. E furono questi i nuovi obiettivi della Conferenza di Nairobi: esplorare nuove vie per superare gli ostacoli che si 33 frapponevano al raggiungimento degli obiettivi fissati per il Decennio delle Donne.

La partecipazione femminile all’ assunzione di decisioni e alla gestione di tutti gli affari umani veniva riconosciuta non soltanto come un loro legittimo diritto ma anche come una necessita’ sociale e politica che avrebbe dovuto essere incorporata in tutte le istituzioni della societa’.

La Conferenza di Nairobi ha lanciato un’ approccio di piu’ ampia portata alla questione del progresso femminile. Viene attualmente riconosciuto che l’uguaglianza delle donne, lungi dall’ essere una questione isolata, interessa ogni sfera dell’ attivita’ umana.

2.2.4 Conferenza di Pechino 1995 Il fondamentale diritto all´ uguaglianza e´ stato affermato e riaffermato ripetutamente in conferenze, trattati, dichiarazioni.

Eppure, la discriminazione nei confronti delle donne e´la forma piu´eclatante di ineguaglianza che continua a perpetrarsi nel mondo.

La violenza contro la donna, e´ considerata anzitutto un´ ostacolo al raggiungimento dell´ uguaglianza, dello sviluppo e della pace e nel contempo una realta´ che vanifica o quanto meno indebolisce la possibilita´ per le donne di godere pienamente dei diritti oggi riconosciuti anche sul piano internazionale.

In questo ultimo periodo e´ senza dubbio venuto a maturazione un consenso esteso attorno all´idea che la violenza contro le donne e´ comunque una realta´ rimovibile, o quanto meno una questione trattabile, grazie anche all´azione di 34 denuncia e di sensibilizzazione a livello sociale portata avanti dalle diverse organizzazioni non governative di donne e piu´ in generale da espressioni diverse dell´associazionismo di promozione umana.

Nel Settembre del 1995 ha avuto luogo la 4° Conferenza Mondiale delle donne a Pechino. In tale sede e´ stata adottata la Dichiarazione di Pechino, la quale ha riaffermato gli uguali diritti e l´ inerente dignita´ umana delle donne e degli uomini; inoltre e´ stata adottata la Piattaforma d´ Azione, la quale ha lo scopo di assicurare l´ uguaglianza e la non-discriminazione nel nome della legge e della pratica; fa richiamo specificatamente alle rimanenti leggi che discriminano in base al sesso. La Dichiarazione e il Programma di Azione adottati a Pechino costituiscono una spartiacque nella politica delle donne sul piano istituzionale.

La Conferenza Mondiale dell´ONU raccoglie infatti le novita´ piu´ significative dei movimenti delle donne, soprattutto le elaborazioni del femminismo del sud del mondo, incentrate sulla valorizzazione della differenza di genere come leva per una critica alle forme attuali dello sviluppo e della convivenza sociale.

- La Conferenza segna il passaggio dalle politiche della parita´ alla consapevolezza che per raggiungere l´ uguaglianza di diritti e di condizioni e´ necessario riconoscere e valorizzare la differenza del genere maschile e femminile; valorizzare dunque l´esperienza, la cultura, i valori di cui le donne sono portatrici.

- La Conferenza Mondiale di Pechino ha dimostrato che le donne a livello mondiale, stanno costruendo un linguaggio universale con il quale affermare che i diritti umani sono tali e sono universali se si riferiscono alla realta´ 35 concreta delle donne e degli uomini, se affermano la pari dignita´di liberta´, di condizione, di partecipazione sociale e politica di donne e di uomini, se tutelano il valore dell´integrita´, dell´inviolabilita´del corpo femminile.

- La Conferenza Mondiale di Pechino ha confermato che tutte le donne del mondo vogliono cambiare la propria condizione e quella della societa´. A Pechino si e´ visto in azione un femminismo trasnazionale che ricerca nelle differenze punti in comune.

2.2.5. Riesame dell’Assemblea Generale dell’ONU 2000: 5 anni dopo Pechino Nel Giugno 2000 i rappresentanti dei diversi governi si sono incontrati in una speciale sessione dell´Assemblea Generale delle Nazioni Unite per rivedere i programmi contenuti nella Piattaforma d´ Azione. Cio´ che e´ stato criticato e´ che non tutti gli stati hanno abrogato le leggi che hanno una base discriminatoria; e questa e´ solo una piccola componente della discriminazione che ogni giorno colpisce le donne in ogni parte del mondo.

Altre sono le componenti di discriminazione esistenti, ma le leggi che apertamente discriminano le donne rappresentano la piu´ formale forma di non rispetto dei governi per il diritto all´ uguaglianza e non discriminazione.

E cio´ che piu´ colpisce e´ il fatto che tali leggi siano ancora in vigore dopo 5 anni dalla Conferenza di Pechino, dopo 20 anni dall´adozione della Convenzione per l´ eliminazione di ogni forma di discriminazione e ben 50 anni dopo l´ adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell´ Uomo dove e´ 36 stato proclamato che tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali nella dignita´ e nei diritti. Cio´ dal punto di vista internazionale e´ inaccettabile e dimostra la totale mancanza di rispetto da parte degli stati del concetto di uguaglianza e di non discriminazione.

Nel corso delle diverse Conferenze, donne provenienti dai piu´ disparati paesi, culture razze si sono incontrate in una prospettiva di scambio-culturale per migliorare lo status della donna.

E´ in questo ambito che si e´ avuta una specificazione dei diritti da una prospettiva tutta femminile, perche´ esistono delle situazioni in cui bisogna arrendersi ad un´ ottica unilaterale.

La Dichiarazione Universale dei Diritti umani definisce i diritti umani universali, inalienabili ed indivisibili. L´ universalita´ dei diritti umani significa che i diritti debbano essere applicati in virtu´del suo essere umano, ad ogni singola persona; significa inoltre che debbano essere applicati anche nel principio dell´uguaglianza di tutti gli esseri umani.

Il concetto di inalienabilita´ si fonda sul principio che nessuno deve poter abdicare riguardo ai suoi diritti e che nessuno puo´permettersi di privare un altro individuo di diritti che appartengono a tutti indistintamente allo stato naturale.

Il concetto di inalienabilita´ si e´ sviluppato anche con riferimento rispetto alle priorita´concesse alle pratiche sociali, religiose e culturali connesse ai diritti umani.

Per decenni, vi e´ stato un lavoro nel condannare determinate pratiche che danneggiavano fisicamente e psicologicamente le donne e che erano protette 37 sotto l´ etichetta della religione e della cultura, come ad esempio la mutilazione genitale femminile.

Nella Conferenza di Vienna del 1993 e nel successivo Programma d´Azione, nonche´ nella Dichiarazione sulla violenza contro le donne dello stesso anno si e´ chiaramente affermato che nel caso di conflitto tra i diritti umani delle donne e una pratica religiosa e culturale, i diritti umani delle donne devono prevalere.

In merito alla Dichiarazione sulla violenza contro le donne, e´ doveroso sottolineare come questo documento offra una definizione ampia del significato di violenza. Quest´ ultima e´ infatti considerata in relazione a situazioni riconducilbili alla dimensione privata come a quella pubblica.

Nel Preambolo, la violenza e´ esplicitamente riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, le quali hanno portato alla domininazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini impedendone il pieno progresso; la violenza contro le donne e´ qualificata come uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette in una condizione di subordinazione rispetto agli uomini.

38 2.3. Rapporto preliminare riguardo le violenze subite dalle donne - 1994 Questo rapporto e´ stato stilato in vista della 4° Conferenza Mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel Settembre del 1995.

Tale rapporto ha una certa rilevanza poiche’ sviluppa le molteplici sfaccettature del tema della violenza nei confronti delle donne., che ha trovato solo recentemente posto nell´ agenda dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Negli anni 70 i temi concernenti le donne erano connessi a problemi discriminatori riguardanti la politica, l´ economia e la partecipazione delle donne nel processo di sviluppo dei paesi del Terzo Mondo.

Lo strumento legale internazionale di maggior rilievo che si occupava dei diritti delle donne, la Convenzione del 1979 per l´ eliminazione di ogni forma di discriminazione, si concentrava sul tema della discriminazione, mentre il tema delle violenze era sottinteso, ma non espressamente citato.

Il tema della violenza sulle donne non era mai stato trattato in maniera esclusiva, solo in relazione ad altri temi quali la discriminazione, la salute, l´economia e la societa´.

Le violenze nei confronti delle donne esistono in varie forme nella vita di tutti i giorni e in tutte le societa´. Le donne vengono picchiate, bruciate, mutilate e subiscono abusi di ogni genere. Queste violenze sono d´ ostacolo al raggiungimento della pace e degli altri obiettivi prefissati nella Conferenza di Nairobi del 1985, in occasione del decennio delle Nazioni Unite per le donne.

39 Deve essere data particolare attenzione alle donne vittime di tali violenze. Lo strumento di spicco e di maggior rilevanza e´ la Dichiarazione di Vienna del 1993 che si focalizza e si specifica sul tema delle violenze subite dalle donne.

Si afferma che le violenze nei confronti delle donne contemporaneamente violano e limitano l´ esercizio dei diritti umani e delle liberta´ fondamentali. Per la prima volta e´ stata data una definizione chiara e comprensiva del concetto di violenza nei confronti delle donne (...) La Dichiarazione e il Programma d´ Azione adottato dalla Conferenza Mondiale dei diritti umani che ha avuto luogo a Vienna nel Giugno 1993 contiene importanti previsioni nel campo dei diritti umani delle donne.

Parte 1 Par. 18: “ I diritti umani delle donne sono un´ inalenabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l´ obiettivo prioritario della comunita´ internazionale.

Ogni tipo di violenza e tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale, incluse quelle risultanti da pregiudizi culturali sono incompatibili con la dignita´ della persona umana e devono essere eliminati.

Questo si puo´ ottenere attraverso misure legali e attraverso l´ azione nazionale e la cooperazione internazionale in campi quali lo sviluppo sociale ed economico, nonche´ la salute e la maternita´.

40 I diritti umani delle donne dovrebbero essere parte integrale dell´ attivita´ delle Nazioni Unite, inclusa la promozione di adeguati strumenti relativi ai diritti umani concernenti le donne. “ 2.3.1. Cause e conseguenze delle violenze nei confronti delle donne Guerre, repressioni, brutalizzazione della vita pubblica e privata hanno distrutto la possibilita´ d´ esprimersi dei diritti umani quale fenomeno universale.

Le violenze nei confronti delle donne, in particolare hanno inibito alle donne, quale gruppo, di beneficiare appieno dei diritti umani. Le donne sono state vittime vulnerabili di atti di violenze nella famiglia, nella comunita´ e negli stati.

Le statististiche hanno registrato un record nel numero delle violenze subite dalle donne di proporzioni mai raggiunte prima e cio´ ha scioccato la coscienza del mondo.

Quale risultato la comunita´ internazionale ha deciso di movimentarsi contro le violenze nei confronti delle donne, riservando una parte dei suoi programmi e azioni nella campagna generale dei diritti umani.

Le donne sono vulnerabili alla violenza dato il loro sesso ( vedi stupri e mutilazioni genitali); perche´ sono in relazione con un uomo (vedi violenza domestica) o perche´ appartengono ad un gruppo sociale, dove la violenza e´ un mezzo di umiliazione diretta nei confronti del gruppo ( pulizia etnica e stupri nei conflitti armati ).

Le donne sono soggette a violenze in seno alla famiglia; in seno alla comunita´e soggette a violenze da parte degli stati.

41 Come statuito nel Preambolo della Dichiarazione dell´ ONU per l´ eliminazione delle violenze nei confronti delle donne, tali violenze sono una manifestazione della storica ineguale relazione di poteri tra uomini e donne. La violenza e´ parte del processo storico e non e´ connaturata dal determinismo biologico.

Il sistema del dominio maschile ha radici storiche e le sue funzioni e manifestazioni cambiano nel tempo.

L´oppressione delle donne e´ prima di tutto una questione di pratiche, che richiedono un´ analisi istituzionale degli stati e della societa´; il condizionamento e la socializzazione degli individui e la natura dello sfruttamento economico e sociale.

L´ uso della forza contro le donne e´ solo uno degli aspetti di questo fenomeno, che si basa sull´ intimidazione e paura per subordinare le donne.

Le donne sono soggette a certe forme universali di abuso quale lo stupro e la violenza domestica. A cio´ si aggiungono certe pratiche di origine culturale, specifiche di regioni e stati. Queste includono la mutilazione genitale femminile.

Se le radici della subordinazione femminile si basano su relazioni storiche di potere nella societa´ allora le istituzioni e la societa´ civile devono accettare la responsabilita´ concernente la subordinazione femminile, incluse le violenze nei confronti delle donne.

Gli stati hanno la responsabilita´ non solo di frenare tali atti di violenza ma di intervenire attivamente per prevenire tali atti di violenza.

42 In aggiunta alla storica relazione di poteri, le cause di violenze nei confronti delle donne sono strettamente connesse alla questione della sessualita´ femminile.

Violenze sono spesso usate quale strumento di controllo del comportamento sessuale femminile. E´ per questa ragione che la violenza nei confronti delle donne spesso trova espressione sessuale. Stupro, molestie sessuali, mutilazioni genitali, tutte includono forme di violenza che sono un´ affronto alla sessualita´ femminile.

Il controllo del comportamento sessuale femminile e´ un´ importante aspetto di molti codici di legge. Lo scopo di tale controllo e´ di assicurare la castita´ cosi´ da essere certi che i figli di una determinata donna sono nati da un corretto padre. Inoltre tali controlli assicurano che la proprieta´ non sia ereditata da chi non appartiene alla stessa parentela. Il desiderio di assicurare la castita´ puo´ avere forme diverse.

La mutilazione genitale femminile e´ forse la piu´ estrema manifestazione.

Questa forma di violenza limita l´esprimersi della sessualita´ femminile cosicche´ le donne rimangono fedeli ai loro mariti.

In molte tradizioni il concetto di onore e´ legato alla sessualita´ femminile.

Le violenze sono giustificate poiche´ l´ onore e´ stato violato. Questi concetti di onore trovano espressione collettiva in molte societa´.

Si premette che le donne sono considerate proprieta´ degli uomini e in tale contesto le violenze da loro subite da parte di gruppi rivali vengono viste quale strumento per disonorare e imbrattare l´ onore di tale gruppo sociale.

43 Le donne che rispettano le regole imposte dal gruppo di appartenenza sono protette mentre quelle che asseriscono uguaglianza e indipendenza sono maggiormente vulnerabili alla violenza.

Le attitudini nei confronti della sessualita´ femminile sono viste quale fattore primario responsabile delle violenze nei confronti delle donne.

Un´ altro fattore che giustifica la violenza e´ il concetto di identita´ sessuale nelle ideologie culturali.

La costruzione della mascolinita´ spesso richiede che il genere maschile sia dotato di abilita´ nell´ esercitare il potere sugli altri, specialmente con l´ uso della forza. La mascolinita´ giustifica il potere del genere maschile di controllare le vite delle persone che gli stanno accanto, soprattutto il genere femminile.

La costruzione della femminilita´ in queste ideologie richiede che le donne siano passive e sottomesse, che accettino le violenze perche´ facenti parte del loro stato.

Tali ideologie connettono l´ identita´ della donna nelle sue relazioni con i componenti maschili della famiglia: padre, marito, figlio.

Ad una donna indipendente e´ spesso negata espressione in termini femminili.

In aggiunta gli standard di bellezza spesso richiedono alle donne di mutilarsi o di danneggiare la loro salute.

E´ importante reinventare creativamente tali categorie di mascolinita´e femminilita´, tralasciando l´ uso della forza e assicurando il completo sviluppo delle potenzialita´ umane.

44 Nell´art. 4 della Dichiarazione per l´ eliminazione delle violenze nei confronti delle donne si richiede agli stati di condannare le violenze e di non invocare a giustificazione di questi costumi, tradizioni, pratiche religiose quale motivo per inadempiere ai loro obblighi.

Purtroppo le esperienze internazionali mostrano una realta´ differente.

Costumi, tradizioni vengono frequentemente invocate per giustificare l´ uso della violenza nei confronti delle donne. Formano una cornice ideologica che e´ resistente ai cambiamenti e alle trasformazioni.

E´ universalmente accettato che lo spirito delle religioni mondiali e´ ispirato al principio di uguaglianza, inclusa quella tra i due sessi.

Eppure, certe pratiche perseguite nel nome della religione non solo denigrano le religioni individuali ma violano norme sui diritti umani accettate internazionalmente, inclusi i diritti umani delle donne.

Recenti movimenti religiosi, denominati fondamentalisti, utilizzano pratiche discriminatorie con santita´ religiosa.

Credenze e considerazioni religiose non dovrebbero mai essere usate per giustificare l´ uso della violenza nei confronti delle donne.

Certi costumi e alcuni aspetti della tradizione sono spesso causa di violenza nei confronti delle donne. Accanto alle mutilazioni genitali femminili, altre pratiche violano la dignita´ femminile. Cieca aderenza a tali pratiche e l´inazione degli stati ha reso possibile su larga scala la violenza nei confronti delle donne.

Gli stati stanno emanando nuove leggi e nuovi regolamenti con riguardo allo sviluppo di un´ economia e una tecnologia moderna; si e´ aperta la strada per 45 cercare di instaurare nuove democrazie, sembra che l´ interessamento nei confronti dei diritti umani delle donne cresca sensibilmente.

Non tutte le pratiche e tradizioni sono costruite contro i diritti delle donne. Certe tradizioni attualmente promuovono e difendono i diritti umani e la dignita´delle donne.

I media, quale strumento di informazione, sono anch´ essi responsabili di causare comportamenti che permettono l´ emergere di violenze nei confronti delle donne.

Il piu´ delle volte, i media riproducono stereotipi negativi delle donne.

Spesso la cultura della violenza viene resa fascinosa e cio´ permette un´ accettazione della violenza su larga scala.

La dottrina del privato e il concetto della santita´ della famiglia sono altre cause di violenza che persistono nella societa´. Gli stati sono attualmente responsabili delle offese ai diritti umani commesse entro le mura domestiche.

Forse la maggior causa di violenza contro le donne e´ l´ inazione dei governi con riguardo ai crimini di violenza perpetrati nei confronti delle donne.

Esiste anche un non riconoscimento di tali crimini nelle legislazioni di molti stati in special modo con riguardo alla violenza domestica, alle molestie sessuali e alla violenza associata a pratiche tradizionali.

In aggiunta quando tali crimini vengono riconosciuti dalla legge, raramente vengono perseguiti con vigore. Nel contesto di norme recentemente stabilite uno stato che non si attiva contro tali crimini di violenza e´colpevole quanto il perpetratore.

46 Gli stati sono responsabili di prevenire, investigare e punire i crimini associati alle diverse forme di violenza nei confronti delle donne.

Le conseguenze delle violenze subite sono difficili d´ accertare poiche´talvolta i crimini sono invisibili e ci sono pochi dati in materia.

E´ chiaro che la paura e´ la piu´ eclatante conseguenza. La paura di violenza previene a molte donne di avere una vita indipendente. La paura limita la liberta´ di movimento, cosicche´ in molte parti del mondo le donne non si avventurano all´ esterno da sole.

La paura di violenza ha come conseguenza la domanda di protezione maschile da parte delle donne per prevenire tali violenze.

Questo provoca una situazione di vulnerabilita´ e dipendenza che conduce all´indebolimento della donna. I potenziali delle donne rimangono irrealizzati e le energie, che potrebbero essere investite per un miglioramento sociale, soffocate.

In alcuni contesti culturali, dove in particolare e´ praticata la mutilazione genitale femminile, e´ negata alla donna la sua esistenza quale essere umano con bisogni e aspettative. Questa negazione della sessualita´ femminile attraverso la mutilazione del corpo deve essere vista quale violazione di un diritto umano fondamentale.

Le donne sono state invisibili allo sviluppo ed alla crescita del diritto internazionale moderno.

Sebbene si assuma che la legge sia neutrale, le norme e gli standards del diritto internazionale generalmente non hanno preso in considerazione la 47 questione delle donne. In tempi recenti la situazione e´ cambiata, specialmente nel campo dei diritti umani. I problemi associati all´ ineguaglianza a alla violenza sono stati sempre piu´ riconosciuti dalla comunita´ internazionale. C´ e´ uno sforzo concentrato nel voler sradicare le violenze nei confronti delle donne.

Molti strumenti internazionali che si occupano dei diritti umani includono tra le loro previsioni la protezione delle donne dalle diverse forme di violenza.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce all´ art. 1 che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali nella dignita´ e nei diritti.

L´ art. 2 prevede che ciascuno e´ titolare di tutti i diritti e le liberta´ previsti nella dichiarazione, senza distinzione di sesso, colore, razza e religione.

L´ art. 3 prevede che ognuno ha diritto alla vita, alla liberta´ e alla sicurezza della persona.

L´ art. 5 prevede che nessuno puo´essere soggetto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

La clausola di non discriminazione esprime il concetto che qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, che sia costruita quale minaccia alla vita o alla sicurezza della persona o costituisca tortura, trattamento inumano o degradante, e´ violazione di un obbligo internazionale degli stati membri.

Altri strumenti, quali la Convenzione dei diritti civili e politici e la Convenzione Internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, proibiscono la violenza nei confronti delle donne. L´ art. 2 della Convenzione per i diritti civili e politici contiene una clausola di non discriminazione simile a quella contenuta nella Dichiarazione Universale.

48 In aggiunta l´ art. 26 della Convenzione argomenta che tutti gli individui sono uguali davanti alla legge e sono titolari, senza nessuna discriminazione, di uguale protezione da parte della legge.

Nel rispetto la legge dovrebbe proibire qualsiasi forma di discriminazione e dovrebbe garantire a tutte le persone uguale ed effettiva protezione contro le discriminazioni di ogni tipo. Questo, preso in considerazione con l´ art. 6.1 che protegge il diritto alla vita, l´ art. 7 che protegge da trattamenti inumani o degradanti e l´ art. 9.1 che protegge il diritto alla liberta´ e sicurezza della persona; tali clausole sono state costruite tenendo in considerazione le violenze basate sul genere.

L´ art. 3 della Convenzione dei diritti economici, sociali e culturali garantisce l´ uguaglianza di uomini e donne nel godimento di tutti i diritti previsti dalla convenzione, molti di tali diritti non possono essere goduti dalla donne se le violenze sono cosi´ estese.

Lo strumento che tratta in maniera esaustiva ed estensiva dei diritti delle donne e´ la Convenzione per l´ eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, entrata in vigore nel Settembre del 1981.

Sebbene tale strumento non tratti esplicitamente delle violenze nei confronti delle donne, molte delle clausole di non discriminazione contenute in essa, prevedono la protezione delle donne in caso di violenza.

Il tema della violenza nei confronti delle donne viene trattato nelle piu´ recenti Raccomandazioni, elaborate dalla Commissione per l´ eliminazione di ogni 49 forma di discriminazione; in particolare la numero 19 , che e´ l´ unica fonte legale internazionale che tratta espressamente il problema della violenza.

La Convenzione per l´ eliminazione di ogni forma di discriminazione e´ meglio descritta quale documento internazionale dei diritti delle donne poiche´ si fonda in dettagli che riguardano sia la discriminazione sia le misure che devono essere prese per eliminare tali discriminazioni.

I diritti delle donne sono concettualizzati quali diritti umani e un modello di non discriminazione e´ stato elaborato cosicche´ i diritti delle donne vengono considerati violati se alle donne sono negati gli stessi diritti degli uomini.

L´ art. 1 della Convenzione definisce la discriminazione nei confronti delle donne come “ qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione fatta in base al sesso che ha lo scopo di limitare o annullare il godimento o l´ esercizio da parte delle donne di diritti umani e liberta´ fondamentali in campo sociale, politico, culturale, civile o in qualsiasi altro campo “.

La violenza non e´ espressamente menzionata, ma una giusta interpretazione della definizione permette che sia inclusa la sua implicazione.

La raccomandazione generale num. 19/36 formulata nel 1992 tratta interamente delle violenze nei confronti delle donne e statuisce espilcitamente che le violenze basate sul genere sono una forma di discriminazione che seriamente inibisce la capacita´ delle donne di godere dei diritti e delle liberta´ su una base di uguaglianza in rapporto agli uomini e chiede agli stati di prenderne atto e di rivedere le leggi e pratiche.

50 La definizione di discriminazione, espressa nell´ art. 1 della Raccomandazione include le violenze basate sul genere: e´ una violenza diretta alle donne perche´ sono delle donne. Include le sofferenze, molestie fisiche, mentali e sessuali, minaccie di ogni tipo, coercizione e altre forme di privazione della liberta´.

Certe pratiche e costumi sono perpetuati dato il ruolo subordinato o stereotipato della donna; tali pregiudizi o credenze sono usati per giustificare le violenze quale forma di protezione o controllo delle donne con il risultato che le donne si vedono private dell´ uguale godimento e riconoscimento dei loro diritti umani e delle liberta´ fondamentali.

La Dichiarazione e´ il primo strumento reale che sancisce standards internazionali che trattano specificatamente del problema delle violenze nei confronti delle donne. Le radici di tali violenze si ritrovano nella storica ineguaglianza di relazione di potere tra uomini e donne; viene riconosciuto che la violenza nei confronti delle donne e´ uno dei meccanismi sociali cruciali con il quale le donne sono forzate in una posizione subordinata nei confronti del genere maschile.

Vengono inoltre identificati gruppi di donne che sono maggiormente vulnerabili alle violenze. Donne che appartengono a minoranze etniche, donne rifugiate, donne emigrate, donne detenute.

La vulnerabilita´ e storicita´ sono viste quali principi dualistici che sono responsabili delle violenze nei confronti delle donne. In molte societa´ le donne sono soggette a violenze a causa di pratiche tradizionali.

51 Tra tali pratiche che violano i diritti umani trova posto la mutilazione genitale femminile e altre pratiche, che hanno destato attenzione in ambito internazionale, quale aspetto del problema dei diritti umani delle donne.

La natura delicata della questione trova giustificazione nell´ antichita´ e nelle radici culturali di tali pratiche, poiche´ esse sono profondamente radicate nella societa´ ove vengono praticate.

Tali pratiche vengono utilizzate quali rituali di iniziazione attraverso i quali le giovani donne sono integrate e accettate nella comunita´.

Inoltre la mancanza di informazione e di educazione fa da sfondo in molte regioni ove tali pratiche hanno luogo.

Questi sono i fattori che contribuiscono all´ esistenza continua di tali pratiche anche se gli organismi internazionali condannano apertamente tali pratiche, che minacciano la salute della donna e dei bambini e appellano allo sradicamento di tali pratiche.

Il numero delle donne sessualmente mutilate e´ di circa 100 milioni, considerando il continente africano e alcune parti dell´ Asia.

L´OMS conferma che circa 2 milioni di ragazze sono considerate a rischio di tali pratiche ogni anno. La maggior parte di esse vive in 26 stati africani, in alcune regioni asiatiche e il loro numero e´ in aumento tra le popolazioni immigrate in Europa, Australia, Canada e Stati Uniti.

La mutilazione genitale femminile ha diverse forme che vanno dalla clitoridectomia alla forma estrema dell´infibulazione.

52 L´ operatrice e´ una persona sprovvista di conoscenze mediche e si avvale di strumenti barbari quali fondi di bottiglie e lamette, non sterilizzati.

Questi atti di violenza deliberatamente inflitti causano gravi danni fisici e psichici a breve e a lungo termine. Il dolore e l´ esperienza traumatica sono causa di paura radicata nella mente umana.

Da quando le mutilazioni genitali sono diventate un argomento di interesse in molte societa´, i gruppi di donne hanno preferito affrontare il problema nel campo dell´ educazione e dell´ informazione quali mezzi per combattere tali pratiche, piuttosto che ricorrere a strumenti legali. Sostengono che le strategie legali non sono effettive contro pratiche e costumi.

Fin che esiste un´ accettazione culturale che viene persino celebrata bisogna trattare il problema quale tema per la salute in cooperazione con dottori ed educatori quali catalizzatori per il cambiamento.

In quanto tali mutilazioni sono considerate una violenza nei confronti delle donne e per quanto trattate nella comunita´ internazionale, si pensa di risolvere tale problema sul piano legale. Una proibizione legale di tali pratiche, accompagnata da sanzioni deve essere uno standard internazionale nel campo dei diritti umani.

Inoltre devono essere previsti programmi educativi che sensibilizzino la coscienza delle persone.

 

Condividi
Seguici
Feedback

Newsletter f t in Rss