Indice | Introduzione | Cap. primo | Cap. secondo | Cap. terzo | Cap. quarto | Cap. quinto | Conclusioni | Bibliografia
In questo capitolo si
analizzera´ la moltiplicazione e la specificazione dei diritti umani delle
donne, dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, considerata
quale primo documento internazionale che si e´ occupato dei diritti umani in
maniera generale, fino al momento attuale con la Conferenza di Pechino del 1995,
la quale determina il punto di arrivo e di massima specificazione dei diritti
umani delle donne, accettati a livello internazionale. Si fara´ particolare
riferimento al tema della violenza nei confronti delle
donne.
2.1. Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo - 1948 La Dichiarazione
Universale dei Diritti umani, adottata dall´ Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 1948, mostra che nel secolo attuale vi e´ stato un consenso generale
riguardo al tema dei diritti umani, in particolar modo con riguardo alla
sicurezza della persona, liberta´ di pensiero, religione, cultura ed
educazione.
I diritti umani
dovrebbero applicarsi senza nessuna distinzione di razza, lingua, colore e
sesso.
L´ applicazione di
tali diritti si rivolge anche alle donne.
Tuttavia tradizioni,
pregiudizi, interessi economici e politici hanno escluso le donne dal concetto
prevalente di diritti umani generali e relegato le donne in 26 una posizione
secondaria o considerato quest´ ultime sotto l´ etichetta di interessi
particolari.
Questa
marginalizzazione delle donne nell´ ambito dei diritti umani e´ stata un
riflesso dell´ ineguaglianza nel genere e ha influito sulle vite di milioni di
donne.
La responsabilita´
degli stati non e´ emersa in maniera rilevante, poiche´ in ambito internazionale
vi e´ sempre stata una netta distinzione tra la sfera pubblica e privata. Questo
ha limitato la giurisdizione degli stati. Cio´ ha significato che cio´ che gli
individui “ fanno “ nella sfera pubblica e´ soggetto a regolamentazione, mentre
tutto cio´ che ha luogo nella sfera privata non viene tenuto in adeguata
considerazione.
I diritti umani delle
donne potevano essere invocati solo nella relazione instaurata tra Stato e
cittadino, mentre gli abusi subiti nella sfera cosidetta privata non vedevano
possibilita´ di salvaguardia e protezione.
2.2. Il concetto dei
diritti umani delle donne. “ Le quattro Conferenze globali sulle donne:
1975-1980-1985-1995 “ Le quattro Conferenze
Mondiali sulle donne convocate dalle Nazioni Unite nel corso dell´ ultimo quarto
di secolo sono state di grande utilita´ nel portare la causa dell´ uguaglianza
fra i sessi al centro dell´ agenda globale. Queste conferenze hanno infatti
compattato la comunita´ internazionale dietro un insieme di obiettivi comuni con
un piano d´azione efficace per il progresso delle donne in ogni luogo, e in
tutte le sfere della vita pubblica e privata.
27 La lotta per l´
uguaglianza dei sessi era ancora ai suoi stadi iniziali al momento della
fondazione delle Nazioni Unite, nel 1945. Ciononostante gli uomini che stesero i
diversi statuti e la Dichiarazione Universale ebbero la capacita´ di riferirsi
agli “uguali diritti di uomini e donne” nel momento in cui dichiaravano la “
fede nei diritti umani fondamentali” e la “ dignita´ e il valore della persona
umana”.
Nessun documento
legalmente vincolante, in precedenza, aveva affermato con tanta forza l´
uguaglianza di tutti gli esseri umani, o specificatamente individuato il sesso
come base per la discriminazione. In quel momento, e´ diventato chiaro che i
diritti delle donne sarebbero stati di fondamentale importanza per il lavoro che
doveva essere svolto.
Durante i primi tre
decenni, il lavoro delle Nazioni Unite in difesa delle donne e´ stato
concentrato principalmente sulla codifica dei diritti civili e legali delle
donne. Col tempo, tuttavia, e´ diventato sempre piu´ evidente che le leggi non
bastavano a garantire l´ uguaglianza dei diritti delle
donne.
La lotta per l´
uguaglianza e´ entrata a far parte dell´ agenda internazionale, nella seconda
fase con la convocazione di quattro conferenze mondiali da parte delle Nazioni
Unite, il cui compito era quello di sviluppare strategie e piani d´ azioni per
il progresso femminile.
E’ utile richiamarle
brevemente per meglio comprendere lo sviluppo che si e’ avuto nei diritti umani
delle donne.
28 2.2.1 Conferenza di
Citta’ del Messico 1975: Si apre un dialogo globale La prima Conferenza
Mondiale sulla condizione della donna venne organizzata a Citta’ del Messico nel
1975, in coincidenza con l’ Anno Internazionale delle Donne, celebrato per
ricordare alla Comunità Internazionale che la discriminazione nei confronti
delle donne continuava ad essere un problema in gran parte del mondo. La
Conferenza, assieme al Decennio per le donne ( 1976 – 1985 ) proclamato dalle
Nazioni Unite, diede inizio ad una nuova era negli sforzi globali per promuovere
lo sviluppo femminile, aprendo un dialogo su base mondiale sull’ uguaglianza dei
sessi.
La Conferenza di
Citta’ del Messico venne convocata dall’ Assemblea Generale dell’ ONU per
concentrare l’ attenzione internazionale sull’ esigenza di sviluppare degli
obiettivi orientati al futuro, strategie efficaci e piani d’ azione per il
progresso femminile. Venne adottato un Piano d’ Azione Mondiale, che presentava
le linee guida che i governi e le comunita’ avrebbero dovuto seguire per
perseguire gli obiettivi stabiliti dall’ Assemblea Generale che possono così
essere riassunti: - La piena
uguaglianza fra i sessi ed eliminazione delle discriminazioni sessuali; - L’ integrazione e la
piena partecipazione delle donne allo sviluppo; - Un maggior contributo
delle donne nel rafforzamento della pace mondiale.
Il Piano d’ Azione
risulto’ una novita’ e un cambiamento di rotta nel modo in cui le donne furono
percepite. Laddove in precedenza le donne venivano viste come passive
destinatarie di sostegno e assistenza, ora esse venivano 29 considerate come
partner paritari e a pieno titolo degli uomini, con i medesimi diritti alle
risorse e alle opportunita’. Una simile trasformazione stava prendendo piede
nell’ approccio allo sviluppo, con il cambiamento dall’ iniziale convinzione che
lo sviluppo servisse a far progredire le donne, per arrivare a un nuovo
convincimento secondo il quale lo sviluppo non sarebbe stato possibile senza una
piena partecipazione femminile.
La Conferenza invitava
i governi a formulare delle strategie nazionali e a identificare degli obiettivi
e delle priorita’ nei loro tentativi di promuovere una partecipazione paritaria
delle donne. Entro al fine del Decennio dell’ ONU per le donne, 127 Stati Membri
avevano risposto a tale sollecitazione istituendo un qualche meccanismo
nazionale e delle nuove istituzioni che si occupavano di promuovere politiche,
ricerche e programmi diretti a favorire il progresso delle donne e la loro
partecipazione allo sviluppo.
La risposta a livello
internazionale venne dalle stesse Nazioni Unite, le quali crearono delle
istituzioni ad hoc, quali l’ Unifem e l’ Istituto Internazionale per la Ricerca
e la Formazione per il Progresso delle Donne con lo scopo di garantire la
cornice istituzionale per la ricerca, la formazione e le attivita’ operative
nell’ area delle donne e dello sviluppo.
Deve essere
sottolineata la forte presenza e partecipazione femminile a questo forum
internazionale e inoltre il ruolo importante svolto dallo scambio crossculturale
che ha contribuito a mettere in moto un processo di unificazione del movimento
femminile, che, entro la fine del Decennio delle Donne sarebbe divenuto
realmente internazionale.
30 2.2.2 Conferenza di
Copenhagen 1980: Comincia il processo di revisione Esisteva un generale
consenso sul fatto che fossero stati raggiunti dei significativi progressi nel
momento in cui 145 rappresentanti degli Stati Membri si incontrarono a
Copenhagen nel 1980, per la seconda Conferenza Mondiale sulle donne, che
intendeva riesaminare e valutare il Piano d’ Azione Mondiale del 1975. I governi
e la comunita’ internazionale avevano infatto proceduto a grande andatura per
raggiungere gli obiettivi stabiliti a Citta’ del Messico cinque anni
prima.
Un’ importante pietra
miliare era stata l’ adozione, nel Dicembre 1979, della Convenzione sull’
Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, uno
degli strumenti più completi e particolareggiati in favore dell’ uguaglianza
femminile, da parte dell’ Assemblea Generale.
La Convenzione, che
era stata definita “la carta dei diritti femminili”, al momento è legalmente
vincolante in 165 stati, che sono diventati Stati partecipanti alla convenzione
e sono obbligati a riferire entro un anno dalla ratifica, e successivamente ogni
4 anni, sulle misure che hanno adottato per eliminare gli ostacoli che dovevano
affrontare per attuare quanto previsto dalla convenzione.
Un Protocollo
Opzionale alla convenzione, che metteva in condizione le donne vittime della
discriminazione sessuale di presentare denuncia ad un organismo Internazionale
previsto dal Trattato, è stato presentato per la ratifica nella Giornata dei
Diritti Umani, il 10 dicembre 1999. Dal momento della sua entrata in vigore,
esso porrà la Convenzione sul medesimo piano di altri strumenti 31 internazionali sui
Diritti Umani che dispongono di procedure per presentare delle denunce
individuali.
Nonostante i progressi
compiuti, la Conferenza di Copenhagen riconobbe che stavano cominciando ad
emergere dei segnali di disuguaglianza tra i diritti che venivano nominalmente
garantiti e la capacità delle donne di esercitare tali
diritti.
Attraverso l’adozione
di un nuovo piano di azione vennero delineati una pluralità di fattori
responsabili delle discrepanza fra i diritti legali e il godimento da parte
delle donne degli stessi tra cui: - La mancanza di un
sufficiente coinvolgimento da parte degli uomini, nel migliorare il ruolo delle
donne nella società; - Un’
insufficiente volontà politica - Il mancato
riconoscimento del valore dei contributi femminili alla società, - La mancanza di
attenzione in fase di pianificazione a quelle che sono le particolari esigenze
delle donne; - Una scarsità di donne
nelle posizioni elevate al fine del processo decisionale; - La mancanza di
consapevolezza fra le donne circa le opportunità che erano a loro
disposizione.
32 2.2.3. Conferenza di
Nairobi 1985: “La nascita del femminismo globale” Il movimento per
l’uguaglianza dei sessi aveva acquisito una reale conoscenza globale nel momento
in cui venne convocata nel 1985 a Nairobi la Terza Conferenza Mondiale sulle
Donne che aveva tra i vari punti lo scopo di riesaminare e valutare i risultati
del Decennio delle Nazioni Unite per le Donne.
Si fa riferimento a
questa Conferenza come “alla Nascita del Femminismo Globale”. Il movimento delle
donne, diviso dalla politica mondiale e dalle realtà economiche alla Conferenza
di Città del Messico, era ora diventato una forza internazionale unificata sotto
lo stendardo dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace, ma dietro questa
pietra miliare c’era un decennio di lavoro che attraverso una grande quantità di
informazioni, conoscenze ed esperienze aveva mostrato i risultati degli sforzi
compiuti per lo sviluppo dei diritti umani delle donne.
I dati raccolti dalle
Nazioni Unite rivelavano infatti che soltanto una piccola minoranza di donne
aveva beneficiato dei miglioramenti intervenuti nella condizione femminile e dei
tentativi compiuti per raggiungere un´uguaglianza sostanziale. I miglioramenti
intervenuti nella situazione femminile nelle nazioni in via di sviluppo potevano
essere considerati, nella migliore delle ipotesi,
marginali.
In breve, gli
obiettivi stabiliti non erano stati raggiunti.
Era quindi necessario
adottare nuove strategie. E furono questi i nuovi obiettivi della Conferenza di
Nairobi: esplorare nuove vie per superare gli ostacoli che si 33 frapponevano al
raggiungimento degli obiettivi fissati per il Decennio delle
Donne.
La partecipazione
femminile all’ assunzione di decisioni e alla gestione di tutti gli affari umani
veniva riconosciuta non soltanto come un loro legittimo diritto ma anche come
una necessita’ sociale e politica che avrebbe dovuto essere incorporata in tutte
le istituzioni della societa’.
La Conferenza di
Nairobi ha lanciato un’ approccio di piu’ ampia portata alla questione del
progresso femminile. Viene attualmente riconosciuto che l’uguaglianza delle
donne, lungi dall’ essere una questione isolata, interessa ogni sfera dell’
attivita’ umana.
2.2.4 Conferenza di
Pechino 1995 Il fondamentale
diritto all´ uguaglianza e´ stato affermato e riaffermato ripetutamente in
conferenze, trattati, dichiarazioni.
Eppure, la
discriminazione nei confronti delle donne e´la forma piu´eclatante di
ineguaglianza che continua a perpetrarsi nel mondo.
La violenza contro la
donna, e´ considerata anzitutto un´ ostacolo al raggiungimento dell´
uguaglianza, dello sviluppo e della pace e nel contempo una realta´ che vanifica
o quanto meno indebolisce la possibilita´ per le donne di godere pienamente dei
diritti oggi riconosciuti anche sul piano internazionale.
In questo ultimo
periodo e´ senza dubbio venuto a maturazione un consenso esteso attorno all´idea
che la violenza contro le donne e´ comunque una realta´ rimovibile, o quanto
meno una questione trattabile, grazie anche all´azione di 34 denuncia e di
sensibilizzazione a livello sociale portata avanti dalle diverse organizzazioni
non governative di donne e piu´ in generale da espressioni diverse
dell´associazionismo di promozione umana.
Nel Settembre del 1995
ha avuto luogo la 4° Conferenza Mondiale delle donne a Pechino. In tale sede e´
stata adottata la Dichiarazione di Pechino, la quale ha riaffermato gli uguali
diritti e l´ inerente dignita´ umana delle donne e degli uomini; inoltre e´
stata adottata la Piattaforma d´ Azione, la quale ha lo scopo di assicurare l´
uguaglianza e la non-discriminazione nel nome della legge e della pratica; fa
richiamo specificatamente alle rimanenti leggi che discriminano in base al
sesso. La Dichiarazione e il Programma di Azione adottati a Pechino
costituiscono una spartiacque nella politica delle donne sul piano
istituzionale.
La Conferenza Mondiale
dell´ONU raccoglie infatti le novita´ piu´ significative dei movimenti delle
donne, soprattutto le elaborazioni del femminismo del sud del mondo, incentrate
sulla valorizzazione della differenza di genere come leva per una critica alle
forme attuali dello sviluppo e della convivenza sociale.
- La Conferenza segna il
passaggio dalle politiche della parita´ alla consapevolezza che per raggiungere
l´ uguaglianza di diritti e di condizioni e´ necessario riconoscere e
valorizzare la differenza del genere maschile e femminile; valorizzare dunque
l´esperienza, la cultura, i valori di cui le donne sono
portatrici.
- La Conferenza Mondiale
di Pechino ha dimostrato che le donne a livello mondiale, stanno costruendo un
linguaggio universale con il quale affermare che i diritti umani sono tali e
sono universali se si riferiscono alla realta´ 35 concreta delle donne e
degli uomini, se affermano la pari dignita´di liberta´, di condizione, di
partecipazione sociale e politica di donne e di uomini, se tutelano il valore
dell´integrita´, dell´inviolabilita´del corpo femminile.
- La Conferenza Mondiale
di Pechino ha confermato che tutte le donne del mondo vogliono cambiare la
propria condizione e quella della societa´. A Pechino si e´ visto in azione un
femminismo trasnazionale che ricerca nelle differenze punti in
comune.
2.2.5. Riesame
dell’Assemblea Generale dell’ONU 2000: 5 anni dopo Pechino Nel Giugno 2000 i
rappresentanti dei diversi governi si sono incontrati in una speciale sessione
dell´Assemblea Generale delle Nazioni Unite per rivedere i programmi contenuti
nella Piattaforma d´ Azione. Cio´ che e´ stato criticato e´ che non tutti gli
stati hanno abrogato le leggi che hanno una base discriminatoria; e questa e´
solo una piccola componente della discriminazione che ogni giorno colpisce le
donne in ogni parte del mondo.
Altre sono le
componenti di discriminazione esistenti, ma le leggi che apertamente
discriminano le donne rappresentano la piu´ formale forma di non rispetto dei
governi per il diritto all´ uguaglianza e non
discriminazione.
E cio´ che piu´
colpisce e´ il fatto che tali leggi siano ancora in vigore dopo 5 anni dalla
Conferenza di Pechino, dopo 20 anni dall´adozione della Convenzione per l´
eliminazione di ogni forma di discriminazione e ben 50 anni dopo l´ adozione
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell´ Uomo dove e´ 36 stato proclamato che
tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali nella dignita´ e nei diritti.
Cio´ dal punto di vista internazionale e´ inaccettabile e dimostra la totale
mancanza di rispetto da parte degli stati del concetto di uguaglianza e di non
discriminazione.
Nel corso delle
diverse Conferenze, donne provenienti dai piu´ disparati paesi, culture razze si
sono incontrate in una prospettiva di scambio-culturale per migliorare lo status
della donna.
E´ in questo ambito
che si e´ avuta una specificazione dei diritti da una prospettiva tutta
femminile, perche´ esistono delle situazioni in cui bisogna arrendersi ad un´
ottica unilaterale.
La Dichiarazione
Universale dei Diritti umani definisce i diritti umani universali, inalienabili
ed indivisibili. L´ universalita´ dei diritti umani significa che i diritti
debbano essere applicati in virtu´del suo essere umano, ad ogni singola persona;
significa inoltre che debbano essere applicati anche nel principio
dell´uguaglianza di tutti gli esseri umani.
Il concetto di
inalienabilita´ si fonda sul principio che nessuno deve poter abdicare riguardo
ai suoi diritti e che nessuno puo´permettersi di privare un altro individuo di
diritti che appartengono a tutti indistintamente allo stato
naturale.
Il concetto di
inalienabilita´ si e´ sviluppato anche con riferimento rispetto alle
priorita´concesse alle pratiche sociali, religiose e culturali connesse ai
diritti umani.
Per decenni, vi e´
stato un lavoro nel condannare determinate pratiche che danneggiavano
fisicamente e psicologicamente le donne e che erano protette 37 sotto l´ etichetta
della religione e della cultura, come ad esempio la mutilazione genitale
femminile.
Nella Conferenza di
Vienna del 1993 e nel successivo Programma d´Azione, nonche´ nella Dichiarazione
sulla violenza contro le donne dello stesso anno si e´ chiaramente affermato che
nel caso di conflitto tra i diritti umani delle donne e una pratica religiosa e
culturale, i diritti umani delle donne devono prevalere.
In merito alla Dichiarazione sulla violenza contro le donne, e´ doveroso sottolineare
come questo documento offra una definizione ampia del significato di violenza.
Quest´ ultima e´ infatti considerata in relazione a situazioni riconducilbili
alla dimensione privata come a quella pubblica.
Nel Preambolo, la
violenza e´ esplicitamente riconosciuta come una manifestazione delle relazioni
di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, le quali hanno portato alla
domininazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini
impedendone il pieno progresso; la violenza contro le donne e´ qualificata come
uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette in
una condizione di subordinazione rispetto agli uomini.
38 2.3. Rapporto
preliminare riguardo le violenze subite dalle donne - 1994 Questo rapporto e´
stato stilato in vista della 4° Conferenza Mondiale sulle donne, tenutasi a
Pechino nel Settembre del 1995.
Tale rapporto ha una
certa rilevanza poiche’ sviluppa le molteplici sfaccettature del tema della
violenza nei confronti delle donne., che ha trovato solo recentemente posto
nell´ agenda dei diritti umani riconosciuti a livello
internazionale.
Negli anni 70 i temi
concernenti le donne erano connessi a problemi discriminatori riguardanti la
politica, l´ economia e la partecipazione delle donne nel processo di sviluppo
dei paesi del Terzo Mondo.
Lo strumento legale
internazionale di maggior rilievo che si occupava dei diritti delle donne, la
Convenzione del 1979 per l´ eliminazione di ogni forma di discriminazione,
si concentrava sul tema della discriminazione, mentre il tema delle violenze era
sottinteso, ma non espressamente citato.
Il tema della violenza
sulle donne non era mai stato trattato in maniera esclusiva, solo in relazione
ad altri temi quali la discriminazione, la salute, l´economia e la
societa´.
Le violenze nei
confronti delle donne esistono in varie forme nella vita di tutti i giorni e in
tutte le societa´. Le donne vengono picchiate, bruciate, mutilate e subiscono
abusi di ogni genere. Queste violenze sono d´ ostacolo al raggiungimento della
pace e degli altri obiettivi prefissati nella Conferenza di Nairobi del 1985, in
occasione del decennio delle Nazioni Unite per le donne.
39 Deve essere data
particolare attenzione alle donne vittime di tali violenze. Lo strumento di
spicco e di maggior rilevanza e´ la Dichiarazione di Vienna del 1993 che si
focalizza e si specifica sul tema delle violenze subite dalle
donne.
Si afferma che le
violenze nei confronti delle donne contemporaneamente violano e limitano l´
esercizio dei diritti umani e delle liberta´ fondamentali. Per la prima volta e´
stata data una definizione chiara e comprensiva del concetto di violenza nei
confronti delle donne (...) La Dichiarazione e il Programma d´ Azione adottato
dalla Conferenza Mondiale dei diritti umani che ha avuto luogo a Vienna nel
Giugno 1993 contiene importanti previsioni nel campo dei diritti umani delle
donne.
Parte 1 Par. 18: “ I
diritti umani delle donne sono un´ inalenabile, integrale e indivisibile parte
dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne
nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed
internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al
sesso sono l´ obiettivo prioritario della comunita´
internazionale.
Ogni tipo di violenza
e tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale, incluse quelle risultanti da
pregiudizi culturali sono incompatibili con la dignita´ della persona umana e
devono essere eliminati.
Questo si puo´
ottenere attraverso misure legali e attraverso l´ azione nazionale e la
cooperazione internazionale in campi quali lo sviluppo sociale ed economico,
nonche´ la salute e la maternita´.
40 I diritti umani delle
donne dovrebbero essere parte integrale dell´ attivita´ delle Nazioni Unite,
inclusa la promozione di adeguati strumenti relativi ai diritti umani
concernenti le donne. “ 2.3.1. Cause e conseguenze delle violenze nei
confronti delle donne Guerre, repressioni, brutalizzazione della vita
pubblica e privata hanno distrutto la possibilita´ d´ esprimersi dei diritti
umani quale fenomeno universale.
Le violenze nei
confronti delle donne, in particolare hanno inibito alle donne, quale gruppo, di
beneficiare appieno dei diritti umani. Le donne sono state vittime vulnerabili
di atti di violenze nella famiglia, nella comunita´ e negli
stati.
Le statististiche
hanno registrato un record nel numero delle violenze subite dalle donne di
proporzioni mai raggiunte prima e cio´ ha scioccato la coscienza del
mondo.
Quale risultato la
comunita´ internazionale ha deciso di movimentarsi contro le violenze nei
confronti delle donne, riservando una parte dei suoi programmi e azioni nella
campagna generale dei diritti umani.
Le donne sono
vulnerabili alla violenza dato il loro sesso ( vedi stupri e mutilazioni
genitali); perche´ sono in relazione con un uomo (vedi violenza domestica) o
perche´ appartengono ad un gruppo sociale, dove la violenza e´ un mezzo di
umiliazione diretta nei confronti del gruppo ( pulizia etnica e stupri nei
conflitti armati ).
Le donne sono soggette
a violenze in seno alla famiglia; in seno alla comunita´e soggette a violenze da
parte degli stati.
41 Come statuito nel
Preambolo della Dichiarazione dell´ ONU per l´ eliminazione delle violenze nei
confronti delle donne, tali violenze sono una manifestazione della storica
ineguale relazione di poteri tra uomini e donne. La violenza e´ parte del
processo storico e non e´ connaturata dal determinismo
biologico.
Il sistema del dominio
maschile ha radici storiche e le sue funzioni e manifestazioni cambiano nel
tempo.
L´oppressione delle
donne e´ prima di tutto una questione di pratiche, che richiedono un´ analisi
istituzionale degli stati e della societa´; il condizionamento e la
socializzazione degli individui e la natura dello sfruttamento economico e
sociale.
L´ uso della forza
contro le donne e´ solo uno degli aspetti di questo fenomeno, che si basa sull´
intimidazione e paura per subordinare le donne.
Le donne sono soggette
a certe forme universali di abuso quale lo stupro e la violenza domestica. A
cio´ si aggiungono certe pratiche di origine culturale, specifiche di regioni e
stati. Queste includono la mutilazione genitale femminile.
Se le radici della
subordinazione femminile si basano su relazioni storiche di potere nella
societa´ allora le istituzioni e la societa´ civile devono accettare la
responsabilita´ concernente la subordinazione femminile, incluse le violenze nei
confronti delle donne.
Gli stati hanno la
responsabilita´ non solo di frenare tali atti di violenza ma di intervenire
attivamente per prevenire tali atti di violenza.
42 In aggiunta alla
storica relazione di poteri, le cause di violenze nei confronti delle donne sono
strettamente connesse alla questione della sessualita´
femminile.
Violenze sono spesso
usate quale strumento di controllo del comportamento sessuale femminile. E´ per
questa ragione che la violenza nei confronti delle donne spesso trova
espressione sessuale. Stupro, molestie sessuali, mutilazioni genitali, tutte
includono forme di violenza che sono un´ affronto alla sessualita´
femminile.
Il controllo del
comportamento sessuale femminile e´ un´ importante aspetto di molti codici di
legge. Lo scopo di tale controllo e´ di assicurare la castita´ cosi´ da essere
certi che i figli di una determinata donna sono nati da un corretto padre.
Inoltre tali controlli assicurano che la proprieta´ non sia ereditata da chi non
appartiene alla stessa parentela. Il desiderio di assicurare la castita´ puo´
avere forme diverse.
La mutilazione
genitale femminile e´ forse la piu´
estrema manifestazione.
Questa forma di
violenza limita l´esprimersi della sessualita´ femminile cosicche´ le donne
rimangono fedeli ai loro mariti.
In molte tradizioni il
concetto di onore e´ legato alla sessualita´ femminile.
Le violenze sono
giustificate poiche´ l´ onore e´ stato violato. Questi concetti di onore trovano
espressione collettiva in molte societa´.
Si premette che le
donne sono considerate proprieta´ degli uomini e in tale contesto le violenze da
loro subite da parte di gruppi rivali vengono viste quale strumento per
disonorare e imbrattare l´ onore di tale gruppo sociale.
43 Le donne che
rispettano le regole imposte dal gruppo di appartenenza sono protette mentre
quelle che asseriscono uguaglianza e indipendenza sono maggiormente vulnerabili
alla violenza.
Le attitudini nei
confronti della sessualita´ femminile sono viste quale fattore primario
responsabile delle violenze nei confronti delle donne.
Un´ altro fattore che
giustifica la violenza e´ il concetto di identita´ sessuale nelle ideologie
culturali.
La costruzione della
mascolinita´ spesso richiede che il genere maschile sia dotato di abilita´ nell´
esercitare il potere sugli altri, specialmente con l´ uso della forza. La
mascolinita´ giustifica il potere del genere maschile di controllare le vite
delle persone che gli stanno accanto, soprattutto il genere
femminile.
La costruzione della
femminilita´ in queste ideologie richiede che le donne siano passive e
sottomesse, che accettino le violenze perche´ facenti parte del loro
stato.
Tali ideologie
connettono l´ identita´ della donna nelle sue relazioni con i componenti
maschili della famiglia: padre, marito, figlio.
Ad una donna
indipendente e´ spesso negata espressione in termini
femminili.
In aggiunta gli
standard di bellezza spesso richiedono alle donne di mutilarsi o di danneggiare
la loro salute.
E´ importante
reinventare creativamente tali categorie di mascolinita´e femminilita´,
tralasciando l´ uso della forza e assicurando il completo sviluppo delle
potenzialita´ umane.
44 Nell´art. 4 della
Dichiarazione per l´ eliminazione delle violenze nei confronti delle donne si
richiede agli stati di condannare le violenze e di non invocare a
giustificazione di questi costumi, tradizioni, pratiche religiose quale motivo
per inadempiere ai loro obblighi.
Purtroppo le
esperienze internazionali mostrano una realta´ differente.
Costumi, tradizioni
vengono frequentemente invocate per giustificare l´ uso della violenza nei
confronti delle donne. Formano una cornice ideologica che e´ resistente ai
cambiamenti e alle trasformazioni.
E´ universalmente
accettato che lo spirito delle religioni mondiali e´ ispirato al principio di
uguaglianza, inclusa quella tra i due sessi.
Eppure, certe pratiche
perseguite nel nome della religione non solo denigrano le religioni individuali
ma violano norme sui diritti umani accettate internazionalmente, inclusi i
diritti umani delle donne.
Recenti movimenti
religiosi, denominati fondamentalisti, utilizzano pratiche discriminatorie con
santita´ religiosa.
Credenze e
considerazioni religiose non dovrebbero mai essere usate per giustificare l´ uso
della violenza nei confronti delle donne.
Certi costumi e alcuni
aspetti della tradizione sono spesso causa di violenza nei confronti delle
donne. Accanto alle mutilazioni genitali femminili, altre pratiche violano la
dignita´ femminile. Cieca aderenza a tali pratiche e l´inazione degli stati ha
reso possibile su larga scala la violenza nei confronti delle
donne.
Gli stati stanno
emanando nuove leggi e nuovi regolamenti con riguardo allo sviluppo di un´
economia e una tecnologia moderna; si e´ aperta la strada per 45 cercare di instaurare
nuove democrazie, sembra che l´ interessamento nei confronti dei diritti umani
delle donne cresca sensibilmente.
Non tutte le pratiche
e tradizioni sono costruite contro i diritti delle donne. Certe tradizioni
attualmente promuovono e difendono i diritti umani e la dignita´delle
donne.
I media, quale
strumento di informazione, sono anch´ essi responsabili di causare comportamenti
che permettono l´ emergere di violenze nei confronti delle
donne.
Il piu´ delle volte, i
media riproducono stereotipi negativi delle donne.
Spesso la cultura
della violenza viene resa fascinosa e cio´ permette un´ accettazione della
violenza su larga scala.
La dottrina del
privato e il concetto della santita´ della famiglia sono altre cause di violenza
che persistono nella societa´. Gli stati sono attualmente responsabili delle
offese ai diritti umani commesse entro le mura domestiche.
Forse la maggior causa
di violenza contro le donne e´ l´ inazione dei governi con riguardo ai crimini
di violenza perpetrati nei confronti delle donne.
Esiste anche un non
riconoscimento di tali crimini nelle legislazioni di molti stati in special modo
con riguardo alla violenza domestica, alle molestie sessuali e alla violenza
associata a pratiche tradizionali.
In aggiunta quando
tali crimini vengono riconosciuti dalla legge, raramente vengono perseguiti con
vigore. Nel contesto di norme recentemente stabilite uno stato che non si attiva
contro tali crimini di violenza e´colpevole quanto il
perpetratore.
46 Gli stati sono
responsabili di prevenire, investigare e punire i crimini associati alle diverse
forme di violenza nei confronti delle donne.
Le conseguenze delle
violenze subite sono difficili d´ accertare poiche´talvolta i crimini sono
invisibili e ci sono pochi dati in materia.
E´ chiaro che la paura
e´ la piu´ eclatante conseguenza. La paura di violenza previene a molte donne di
avere una vita indipendente. La paura limita la liberta´ di movimento, cosicche´
in molte parti del mondo le donne non si avventurano all´ esterno da
sole.
La paura di violenza
ha come conseguenza la domanda di protezione maschile da parte delle donne per
prevenire tali violenze.
Questo provoca una
situazione di vulnerabilita´ e dipendenza che conduce all´indebolimento della
donna. I potenziali delle donne rimangono irrealizzati e le energie, che
potrebbero essere investite per un miglioramento sociale,
soffocate.
In alcuni contesti
culturali, dove in particolare e´ praticata la mutilazione genitale femminile,
e´ negata alla donna la sua esistenza quale essere umano con bisogni e
aspettative. Questa negazione della sessualita´ femminile attraverso la
mutilazione del corpo deve essere vista quale violazione di un diritto umano
fondamentale.
Le donne sono state
invisibili allo sviluppo ed alla crescita del diritto internazionale
moderno.
Sebbene si assuma che
la legge sia neutrale, le norme e gli standards del diritto internazionale
generalmente non hanno preso in considerazione la 47 questione delle donne.
In tempi recenti la situazione e´ cambiata, specialmente nel campo dei diritti
umani. I problemi associati all´ ineguaglianza a alla violenza sono stati sempre
piu´ riconosciuti dalla comunita´ internazionale. C´ e´ uno sforzo concentrato
nel voler sradicare le violenze nei confronti delle donne.
Molti strumenti
internazionali che si occupano dei diritti umani includono tra le loro
previsioni la protezione delle donne dalle diverse forme di
violenza.
La Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani sancisce all´ art. 1 che tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali nella dignita´ e nei diritti.
L´ art. 2 prevede che
ciascuno e´ titolare di tutti i diritti e le liberta´ previsti nella
dichiarazione, senza distinzione di sesso, colore, razza e
religione.
L´ art. 3 prevede che
ognuno ha diritto alla vita, alla liberta´ e alla sicurezza della
persona.
L´ art. 5 prevede che
nessuno puo´essere soggetto a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti.
La clausola di non
discriminazione esprime il concetto che qualsiasi forma di violenza nei
confronti delle donne, che sia costruita quale minaccia alla vita o alla
sicurezza della persona o costituisca tortura, trattamento inumano o degradante,
e´ violazione di un obbligo internazionale degli stati
membri.
Altri strumenti, quali
la Convenzione dei diritti civili e politici e la Convenzione Internazionale dei
diritti economici, sociali e culturali, proibiscono la violenza nei confronti
delle donne. L´ art. 2 della Convenzione per i diritti civili e politici
contiene una clausola di non discriminazione simile a quella contenuta nella
Dichiarazione Universale.
48 In aggiunta l´ art. 26
della Convenzione argomenta che tutti gli individui sono uguali davanti alla
legge e sono titolari, senza nessuna discriminazione, di uguale protezione da
parte della legge.
Nel rispetto la legge
dovrebbe proibire qualsiasi forma di discriminazione e dovrebbe garantire a
tutte le persone uguale ed effettiva protezione contro le discriminazioni di
ogni tipo. Questo, preso in considerazione con l´ art. 6.1 che protegge il
diritto alla vita, l´ art. 7 che protegge da trattamenti inumani o degradanti e
l´ art. 9.1 che protegge il diritto alla liberta´ e sicurezza della persona;
tali clausole sono state costruite tenendo in considerazione le violenze basate
sul genere.
L´ art. 3 della
Convenzione dei diritti economici, sociali e culturali garantisce l´ uguaglianza
di uomini e donne nel godimento di tutti i diritti previsti dalla convenzione,
molti di tali diritti non possono essere goduti dalla donne se le violenze sono
cosi´ estese.
Lo strumento che
tratta in maniera esaustiva ed estensiva dei diritti delle donne e´ la
Convenzione per l´ eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
delle donne, entrata in vigore nel Settembre del 1981.
Sebbene tale strumento
non tratti esplicitamente delle violenze nei confronti delle donne, molte delle
clausole di non discriminazione contenute in essa, prevedono la protezione delle
donne in caso di violenza.
Il tema della violenza
nei confronti delle donne viene trattato nelle piu´ recenti Raccomandazioni,
elaborate dalla Commissione per l´ eliminazione di ogni 49 forma di
discriminazione; in particolare la numero 19 , che e´ l´ unica fonte legale
internazionale che tratta espressamente il problema della
violenza.
La Convenzione per l´
eliminazione di ogni forma di discriminazione e´ meglio descritta quale
documento internazionale dei diritti delle donne poiche´ si fonda in dettagli
che riguardano sia la discriminazione sia le misure che devono essere prese per
eliminare tali discriminazioni.
I diritti delle donne
sono concettualizzati quali diritti umani e un modello di non discriminazione e´
stato elaborato cosicche´ i diritti delle donne vengono considerati violati se
alle donne sono negati gli stessi diritti degli uomini.
L´ art. 1 della
Convenzione definisce la discriminazione nei confronti delle donne come “
qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione fatta in base al sesso che ha lo
scopo di limitare o annullare il godimento o l´ esercizio da parte delle donne
di diritti umani e liberta´ fondamentali in campo sociale, politico, culturale,
civile o in qualsiasi altro campo “.
La violenza non e´
espressamente menzionata, ma una giusta interpretazione della definizione
permette che sia inclusa la sua implicazione.
La raccomandazione
generale num. 19/36 formulata nel 1992 tratta interamente delle violenze nei
confronti delle donne e statuisce espilcitamente che le violenze basate sul
genere sono una forma di discriminazione che seriamente inibisce la capacita´
delle donne di godere dei diritti e delle liberta´ su una base di uguaglianza in
rapporto agli uomini e chiede agli stati di prenderne atto e di rivedere le
leggi e pratiche.
50 La definizione di
discriminazione, espressa nell´ art. 1 della Raccomandazione include le violenze
basate sul genere: e´ una violenza diretta alle donne perche´ sono delle donne.
Include le sofferenze, molestie fisiche, mentali e sessuali, minaccie di ogni
tipo, coercizione e altre forme di privazione della
liberta´.
Certe pratiche e
costumi sono perpetuati dato il ruolo subordinato o stereotipato della donna;
tali pregiudizi o credenze sono usati per giustificare le violenze quale forma
di protezione o controllo delle donne con il risultato che le donne si vedono
private dell´ uguale godimento e riconoscimento dei loro diritti umani e delle
liberta´ fondamentali.
La Dichiarazione e´ il
primo strumento reale che sancisce standards internazionali che trattano
specificatamente del problema delle violenze nei confronti delle donne. Le
radici di tali violenze si ritrovano nella storica ineguaglianza di relazione di
potere tra uomini e donne; viene riconosciuto che la violenza nei confronti
delle donne e´ uno dei meccanismi sociali cruciali con il quale le donne sono
forzate in una posizione subordinata nei confronti del genere
maschile.
Vengono inoltre
identificati gruppi di donne che sono maggiormente vulnerabili alle violenze.
Donne che appartengono a minoranze etniche, donne rifugiate, donne emigrate,
donne detenute.
La vulnerabilita´ e
storicita´ sono viste quali principi dualistici che sono responsabili delle
violenze nei confronti delle donne. In molte societa´ le donne sono soggette a
violenze a causa di pratiche tradizionali.
51 Tra tali pratiche che
violano i diritti umani trova posto la mutilazione genitale femminile e altre
pratiche, che hanno destato attenzione in ambito internazionale, quale aspetto
del problema dei diritti umani delle donne.
La natura delicata
della questione trova giustificazione nell´ antichita´ e nelle radici culturali
di tali pratiche, poiche´ esse sono profondamente radicate nella societa´ ove
vengono praticate.
Tali pratiche vengono
utilizzate quali rituali di iniziazione attraverso i quali le giovani donne sono
integrate e accettate nella comunita´.
Inoltre la mancanza di
informazione e di educazione fa da sfondo in molte regioni ove tali pratiche
hanno luogo.
Questi sono i fattori
che contribuiscono all´ esistenza continua di tali pratiche anche se gli
organismi internazionali condannano apertamente tali pratiche, che minacciano la
salute della donna e dei bambini e appellano allo sradicamento di tali
pratiche.
Il numero delle donne
sessualmente mutilate e´ di circa 100 milioni, considerando il continente
africano e alcune parti dell´ Asia.
L´OMS conferma che
circa 2 milioni di ragazze sono considerate a rischio di tali pratiche ogni
anno. La maggior parte di esse vive in 26 stati africani, in alcune regioni
asiatiche e il loro numero e´ in aumento tra le popolazioni immigrate in Europa,
Australia, Canada e Stati Uniti.
La mutilazione
genitale femminile ha diverse forme che vanno dalla clitoridectomia alla forma
estrema dell´infibulazione.
52 L´ operatrice e´ una
persona sprovvista di conoscenze mediche e si avvale di strumenti barbari quali
fondi di bottiglie e lamette, non sterilizzati.
Questi atti di
violenza deliberatamente inflitti causano gravi danni fisici e psichici a breve
e a lungo termine. Il dolore e l´ esperienza traumatica sono causa di paura
radicata nella mente umana.
Da quando le
mutilazioni genitali sono diventate un argomento di interesse in molte societa´,
i gruppi di donne hanno preferito affrontare il problema nel campo dell´
educazione e dell´ informazione quali mezzi per combattere tali pratiche,
piuttosto che ricorrere a strumenti legali. Sostengono che le strategie legali
non sono effettive contro pratiche e costumi.
Fin che esiste un´
accettazione culturale che viene persino celebrata bisogna trattare il problema
quale tema per la salute in cooperazione con dottori ed educatori quali
catalizzatori per il cambiamento.
In quanto tali
mutilazioni sono considerate una violenza nei confronti delle donne e per quanto
trattate nella comunita´ internazionale, si pensa di risolvere tale problema sul
piano legale. Una proibizione legale di tali pratiche, accompagnata da sanzioni
deve essere uno standard internazionale nel campo dei diritti
umani.
Inoltre devono essere
previsti programmi educativi che sensibilizzino la coscienza delle
persone.