4. IL DIRITTO D`ASILO

Indice | Introduzione | Cap. primo | Cap. secondo | Cap. terzo | Cap. quarto | Cap. quinto | Conclusioni | Bibliografia

Rifugiato – “Colui il quale ha fondate paure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita´, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico, e´ fuori dal suo stato di nazionalita´ ed e´ incapace di avvalersi della protezione di tale stato“ ( Art. 1 Convenzione di Ginevra ) 4.1. Il diritto d´ asilo. Una breve introduzione Il diritto d´ asilo nell´ ordinamento internazionale e´ il risultato di un complesso di norme scritte e non scritte, o di comportamenti inerenti alla sovranita´ di un singolo Stato. L´ asilo non esiste, pertanto, come istituto specifico del diritto internazionale generale, in quanto, ad esso si da´ applicazione caso per caso, in base a norme di diritto convenzionale o consuetudinario, ovvero in base al principio generale di liberta´ di ogni stato di accordare o meno l´ asilo.

Il primo riconoscimento giuridico dell´ asilo si ha, a livello internazionale, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell´ Uomo del 1948, dove si riconosce l´ asilo nell´ ambito dei diritti umani. L´ Art. 14 cosi´ recita “ Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni “. Va sottolineato che la Dichiarazione del 1948, sebbene ora faccia parte del diritto consuetudinario, costituisce per la maggior parte degli interpreti, una dichiarazione di principi generali piu´ che di norme cogenti e che il menzionato art. 14, tutela il diritto di “ cercare “ asilo, ma non il diritto di “ ottenerlo “. Si 118 rimane pertanto sul terreno della protezione degli individui in conseguenza dell´ asilo, ad essi eventualmente e liberamente accordato dagli Stati sul proprio territorio.

Lo strumento internazionale di maggior rilievo in materia d´ asilo rimane la “ Convenzione di Ginevra “ del 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal “ Protocollo di New York “ del 1967. La definizione di “ rifugiato “, ai sensi della Convenzione di Ginevra, costituisce il cardine della protezione internazionale dei rifugiati, ed a essa si rifanno la maggior parte dei Paesi del mondo.

Tuttavia l´ enorme lasso di tempo trascorso dall´ emanazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, richiede un aggiornamento non soltanto nella ratio che ha mosso gli stati contraenti nel momento in cui accettavano gli obblighi che da quella Convenzione discendono, ma soprattutto richiede un adeguamento degli strumenti tecnico – giuridici utilizzati dalla Convenzione per determinare la sua sfera di applicazione.

La Convenzione e´ stata approntata alla fine del secondo conflitto mondiale quale forma di tutela internazionale per far fronte al problema delle migrazioni di massa.

Al momento attuale, il problema degli spostamenti di popolazioni costituisce uno dei temi di attenzione internazionale, con conseguente responsabilita´ della Comunita´ internazionale.

L´ entita´ del fenomeno dimostra, da un lato, che le sue cause vanno ricercate non soltanto nei grandi conflitti bellici, ma anche nei conflitti locali ed in tutte le situazioni di microconflittualita´. Dall´ altro lato il fenomeno rivela che nell´ 119 epoca attuale le cause che spingono l´ individuo, a spostarsi da un Paese all´ altro non sono quelle tradizionalmente note: le guerre, l´ insorgere di regimi autoritari, etc.

Nuove cause inducono l´ uomo contemporaneo a cercare fuori dal proprio luogo di origine la realizzazione della propria personalita´ e talora la salvaguardia della sua stessa sopravvivenza.

Cio´ evidenzia che la Convenzione di Ginevra sorta nell´ ottica del fenomeno migratorio conseguente agli avvenimenti bellici del secondo conflitto mondiale non e´ idonea, nonostante le modifiche apportate con il Protocollo Aggiuntivo del 1967, a disciplinare le nuove situazioni le quali, non meno di quelle tradizionali, sono degne di tutela sul piano internazionale.

Nell´ ultimo periodo di tempo, dati i cambiamenti strutturali della configurazione geografica mondiale - processo di decolonizzazione, caduta dei regimi comunisti, e fine della guerra fredda – sono state create delle nuove categorie di soggetti, bisognosi di protezione che non rientrano nella definizione di rifugiato, cosi´ come espressa dalla Convenzione di Ginevra e quindi non possono ottenere lo status di rifugiato ( i rifugiati di fatto che beneficiano della c.d. protezione temporanea per motivi umanitari ).

Si e´ cercato di ampliare il concetto tradizionale di “ rifugiato “ sia a livello regionale che internazionale, tuttavia cio´ non ha prodotto i risultati sperati.

Una dinamica fase evolutiva sembra caratterizzare, negli ultimi anni, il diritto d´ asilo nell´ ambito dell´ Unione Europea. Dopo circa 30 anni di vuoto legislativo in materia d´ asilo a livello comunitario, l´Atto Unico Europeo del 1987, ponendo 120 l´ obiettivo della creazione di uno “ spazio senza frontiere “, nel quale assicurare la piu´ ampia liberta´ di circolazione delle persone, ha suscitato una crescente attenzione verso la problematica della circolazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati in particolare, e delle questioni riguardanti l´ asilo in generale.

Del diritto d´ asilo si occupa la “ Convenzione dell´Accordo di Schengen “ del 1990, che riguardava solo un ristretto numero di Stati Membri ed il cui contenuto e´ ripreso in maniera quasi identica dalla “ Convenzione di Dublino “ elaborata nello stesso anno, nell´ ambito della Comunita´ Europea, che stabilisce i criteri per la determinazione dello stato competente per l´ esame della domanda d´ asilo presentata in uno degli stati membri e che costituisce, attualmente, il piu´ rilevante strumento giuridico comunitario in tema d´ asilo.

Un ulteriore passo fatto con la Convenzione di Dublino e´ che ha vincolato gli Stati membri a riammettere nel proprio territorio i richiedenti asilo che vi siano transitati prima di giungere in un´ altro stato membro. Di regola, non si riconosce, l´ ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che voglia richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato se risulta alla polizia di frontiera che egli ha trascorso un periodo di soggiorno in uno stato – non quello di provenienza – che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra. Il problema che ha creato difficolta´ notevoli e´ che non e´ chiara la distinzione tra paese di transito e paese di soggiorno.

Molti fra i paesi di primo asilo si sono mostrati particolarmente restii ad assumersi la responsabilita´ dei rifugiati, in quanto paesi d´ asilo.

121 In teoria per i rifugiati vale il principio del non – refoulement, del non respingimento, per cui i rifugiati non possono essere rispediti ( neanche in forma indiretta ) al paese d´ origine.

La possibilita´ di cercare di armonizzare le diverse leggi in tema d´ asilo in ambito comunitario e´ stata resa possibile dal “ Trattato sull´Unione Europea “ del 1992, che ha inserito la politica d´ asilo nell´ ambito del terzo pilastro tra le materie di interesse comune.

L´ Unione Europea si e´ fatta carico dell´onere di procedere ad una armonizzazione delle procedure e dei contenuti del diritto d´ asilo.

4.2. La mutilazione genitale femminile quale motivo per la richiesta d´ asilo. Asilo di genere .La persecuzione di genere e´ la persecuzione che viene fatta alle donne per il fatto stesso di essere donne. La persecuzione di genere e´ un termine abbastanza ampio in cui rientrano vari tipi di persecuzione. In generale s´ intende la violenza subita per l´ appartenenza al genere femminile, e di solito si distingue la violenza subita, per esempio, per aver trasgredito alle norme sociali, alle norme culturali della propria comunita´ di appartenenza. Molte donne vanno incontro a violenza proprio perche´ hanno attuato un tipo di atteggiamento ribelle nei confronti delle tradizioni.

Il problema e´ che la persecuzione di genere non rientra nei parametri per vedersi attribuire lo status di rifugiato. Questo tipo di persecuzione deve essere fatta rientrare negli altri criteri che normalmente sono quelli dell´ appartenenza 122 ad una certa etnia oppure ad una religione, ad un gruppo sociale, oppure all´ avere determinate opinioni politiche.

Ora la violenza per l´ appartenenza al genere femminile e´ una forma distinta di persecuzione rispetto ai criteri sopracitati, quindi i legislatori tendono a far rientrare la violenza di genere nell´ appartenenza ad un gruppo sociale. Questa e´ solo un´ opera giurisprudenziale che in realta´ non viene prevista come criterio per la concessione dell´ asilo politico. Vi e´ una lacuna legislativa, che dovrebbe essere colmata per poter proteggere il genere femminile e concedere loro l´ asilo politico.

4.3. L´Italia e l´ istituto dell´ asilo In Italia vi e´ un´ assenza di regolamentazione in materia d´ asilo, perche´ l´ assunto dell´ art. 10 , 3° comma della Costituzione ( “ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l´ effettivo esercizio delle liberta´ democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d´ asilo nel territorio della Repubblica, secondo le regole stabilite dalla legge. “ ) non ha trovato ancora applicazione per mezzo di una legge ordinaria.

La sola regola adottata e´ quella per l´ esecuzione della Convenzione di Ginevra e del Protocollo di New York e la legge n. 39 del 1990 ( c.d. legge Martelli ).

La nozione di asilo e di rifugiato alla quale si riferisce la Costituzione ha una portata piu´ ampia della nozione contenuta nella Convenzione di Ginevra e la 123 procedura prevista dalla legge Martelli e´ limitata ai requisiti di eleggibilita´ determinati nella Convenzione di Ginevra.

Bisogna sottolineare, che dal punto di vista teorico, sarebbe possibile fare domanda d´ asilo, cosi´ come previsto dalla Costituzione, e non come previsto dalla Legge Martelli.

Il diritto d´ asilo vero e proprio ( Asilo politico ) e´ di fatto diverso dal riconoscimento dello stato di rifugiato. Il primo e´ garantito dalla Costituzione, mentre il secondo dalla Convenzione di Ginevra e dalla legge Martelli.

La mancanza di una definizione di asilo e di rifugiato nel nostro sistema giuridico, salvo il rinvio alla Conv. di Ginevra, lascia un margine di incertezza che non puo´ soddisfare il giurista.

Gli orientamenti giurisprudenziali piu´ significativi sono i seguenti.

- Sulla paura di persecuzione e fondatezza, chi fa domanda d´ asilo, deve nel caso di ritorno in patria, correre un grave rischio di subire persecuzioni personali; in altri termini la situazione specifica di chi fa richiesta d´ asilo dovrebbe essere di natura tale da temere un serio rischio per la persona.

- Il riconoscimento dello stato di rifugiato puo´ essere ottenuto in maniera legittima non solo sulla base di una semplice paura di persecuzione in caso di rimpatrio, ma al contrario sulla base di elementi ben fondati, che forniscano la prova della persecuzione personale effettiva e concreta quale restrizione della liberta´ o un pregiudizio all´ integrita´ fisica.

124 La procedura per il riconoscimento dello stato di rifugiato e´ regolata dal D.P.R n. 316 del 15/5/1990 e da circolari ministeriali.

I richiedenti possono presentare un´ istanza motivata e documentata all´ Ufficio della Polizia di Frontiera o alla Questura dove intendono risiedere.

La Questura competente redige un processo verbale di dichiarazioni dell´ interessato. Il processo verbale sara´ poi spedito alla Commissione Centrale, in vista del riconoscimento dello stato di rifugiato. La Commissione convochera´ a Roma tutti gli interessati che hanno fatto domanda e redatto il processo verbale, per un´ audizione personale.

Nella pendenza della procedura i comissariati competenti rilasceranno un permesso di soggiorno temporaneo.

Al momento attuale si e´ assistita ad una diminuzione significativa di domande fondate sulla paura di persecuzione. E´ cresciuto il numero di domande fondate su difficolta´ di carattere economico e sociale, quale l´ appartenenza a minoranze etniche e per motivi religiosi.

Per quanto riguarda la persecuzione nel genere, con riferimento alle donne, possiamo dire che in Italia vi e´ un´ interpretazione abbastanza generosa dei criteri di eleggibilita´: vi e´ una sensibilita´ abbastanza forte verso le questioni legate alla violenza di genere. Il problema rimane quello di individuare le donne che possono aver subito violenza o persecuzione legate al genere, poiche´ sono restie a parlare della loro reale condizione, non e´ loro permesso parlare di temi legati alla sessualita´.

125 In Italia, e´ in corso un progetto, denominato Malika, finanziato dalla Commissione Europea, ed elaborato dal CIR ( Commissione Italiana Rifugiati ).

Si tratta di un progetto che si rivolge sia alle donne rifugiate, sia alle donne richiedenti asilo che siano state vittime di violenze o vittime di persecuzione a causa della loro appartenenza di genere, quindi proprio a causa del loro essere donne. Questo progetto e´ nato dall´ esigenza di far emergere questo fenomeno perche´ si e´ consapevoli della sua esistenza, ma che rimane il piu´ delle volte nascosto. L´ obiettivo principale del progetto e´ quello di rendere piu´ agevole il processo per l´ ottenimento dell´ asilo e lo status di rifugiato, perche´ questo non accade cosi´ di frequente.

Il problema di fondo rimane quello di far emergere la situazione reale di queste donne. Le donne che richiedono asilo dovrebbero poter esprimere apertamente la loro storia personale, per cui sarebbe importante individuare i bisogni specifici di un gruppo. Non sempre le strutture di accoglienza offrono un trattamento differenziato che tenga conto della problematica specifica della donna. Viene generalmente fornito un trattamento generico per l´ uomo e per la donna. Manca anche un personale femminile qualificato quindi il rischio e´ che queste donne si disperdano e a fatica, molta fatica riescano a trovare un appoggio o un punto di riferimento.

Il Governo, per far fronte alla situazione di emergenza, provocata dall´ afflusso di “ fuggitivi temporanei “, nel 1990, ha creato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il quale permette ai beneficiari di restare nel nostro paese per 126 la durata massima di un anno o fino al permanere della situazione di pericolo o instabilita´ del paese d´origine.

La situazione attuale mostra che e´ stato creato nell´ ordinamento giuridico nazionale una categoria di rifugiati per ragioni umanitarie che non rientrano nella definizione di rifugiati in senso stretto. Attraverso la pratica delle circolari, decreti legge, dapprima in riferimento a determinate nazionalita´ poi in generale senza distinzione di nazionalita´, si e´ arrivati a configurare il problema del riconoscimento dello status di rifugiato sotto nuovi profili.

Una riforma in questo ambito e´ auspicata, ma una riforma sara´ effettiva se si seguiranno i parametri e le soluzioni proposte a livello comunitario.

4.4. USA e asilo Le leggi di immigrazione riguardanti l´ asilo in America sono complesse.

La piu´ importante legge che e´ stata emanata e´ il Refugee Act del 1980, emendato poi nel 1990. Il Refugee Act riprende molti dei contenuti della Convenzione di Ginevra del 1951, inclusa la definizione di rifugiato. I richiedenti asilo hanno il diritto ad ottenere un permesso di lavoro e l´ asilo puo´ essere negato se il richiedente ha sostato in sicurezza in uno Stato terzo prima di giungere negli Stati Uniti. Ai rifugiati di fatto, per esempio vittime di guerra o di calamita´ naturali non e´ data possibilita´ di godere dell´ asilo.

Il Servizio di immigrazione e naturalizzazione decide in merito alla concessione dell´ asilo politico. Nel caso in cui venga negato si instaurera´ il procedimento di espulsione. Il richiedente che ha visto negata la sua domanda puo´ appellarsi 127 alla “ Board of immigration “. Questo istituto appartiene al Dipartimento di Giustizia, ma e´ indipendente dal Servizio di immigrazione e naturalizzazione.

Il Refugee Act si applica per materia d´ asilo anche a persone che non si trovano fisicamente negli Stati Uniti. La decisione viene presa dall´Attorney General sulla base di una lista di missioni diplomatiche degli Stati Uniti in tutto il mondo. Gli immigrati ricevono gli incartamenti necessari all´ambasciata, per poter entrare nel territorio americano. Il numero dei soggetti che beneficiano di questa procedura e´ determinato dal Presidente degli Stati Uniti, il quale nel maggior numero di casi decide in ordine a motivi umanitari.

Anche in America, vi e´ l´ istituto del permesso temporaneo di soggiorno ( Temporary Protected Status ), per soggetti vittime di conflitti, calamita´ naturali, o altre situazioni straordinarie. Queste persone possono rimanere in America per un periodo limitato di tempo, fino a che la situazione d´ origine non si sia stabilizzata o sia migliorata.

4.5. Il ruolo dell´ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati L´ Alto Commissariato per i Rifugiati fu istituito dall´ Assemblea Generale delle Nazioni Unite per provvedere “ alla protezione internazionale “ e per trovare “ soluzioni permanenti al problema dei rifugiati “. In accordo al suo statuto, il Commissariato non deve avere nessun carattere politico, solo carattere umanitario e sociale e si deve riferire al gruppo e alla categoria dei rifugiati in generale. All´ inizio il suo compito si riferiva al concetto di rifugiati, espresso dalla Convenzione di Ginevra, ma dati i cambiamenti politici mondiali, si e´ 128 sentita la necessita´ di estendere i confini del suo mandato fino a proteggere rifugiati o ad elaborare progetti che non rientravano nelle dirette competenze delle Nazioni Unite.

L´ Alto Commissariato ha dato il suo aiuto in situazioni politiche di non facile comprensione, quali le guerre civili. E stata´ creata la nozione di Rifugiati di fatto, nel loro stato di origine.

Il concetto di rifugiati, utilizzato dall´ Alto Commissariato e´ molto ampio: e´ arrivato a coprire la categoria delle persone che mancano di protezione e non si fa solo riferimento alla paura di persecuzione.

Il concetto di mancanza di protezione copre una larga scala di situazioni, quali aggressione, colonialismo, dominazioni, mancanza di protezione dello stato di origine etc.

Per il Commissariato protezione significa protezione interna, nel senso di effettive garanzie in materie quali la vita, la liberta´ e la sicurezza personale, e protezione esterna, cioe´ protezione diplomatica e il diritto al ritorno nel proprio stato di origine.

Svolge una doppia funzione: protezione internazionale dei rifugiati e risoluzione di problemi riguardanti i rifugiati. Deve svolgere queste funzioni senza avere una direttiva politica, ma deve in ogni caso per poter elaborare delle soluzioni, avere ben chiare le condizioni politiche di un determinato stato. Deve favorire il gruppo dei rifugiati, svolgendo cosi la sua funzione di protezione umanitaria.

129 La protezione internazionale ricopre delle attivita´ normative, di supervisione e operative. Da´ sviluppo, attraverso le decisioni e l´ elaborazione di direttive al diritto internazionale generale.

E´ il supervisore della Convenzione di Ginevra. Vi e´ un obbligo degli stati firmatari di cooperare con l´ Alto Commissariato nell´ ambito delle politiche d´ asilo.

Dal punto di vista operativo, vi e´ la ricerca e la messa in opera di soluzioni attraverso attivita´ di promozione, mediazione e negoziazione.

Fino ad un periodo recente, la comunita´ internazionale ha mantenuto una distinzione ben chiara tra l´ aiuto umanitario ai rifugiati e la violazione dei diritti dell´ uomo. Il problema dei rifugiati e´ stato seguito indipendentemente dagli sforzi in vista della protezione dei diritti dell´ uomo, e pochi legami istituzionali esistevano tra le diverse istituzioni.

- La protezione dei rifugiati – asilo e non espulsione –fa un chiaro riferimento ai diritti dell´ uomo a ricercare protezione secondo i parametri della Dichiarazione Universale dei diritti dell´ uomo. Questo e´ all´ origine della maggior parte dei problemi dei rifugiati. Esiste una relazione tra la salvaguardia dei diritti dell´ uomo e la prevenzione dei problemi dei rifugiati.

Per questo motivo l´ Alto Commissariato deve cooperare e lavorare con la Commissione per i diritti dell´ uomo e il Centro per i diritti dell´ uomo.

- Lo statuto dell´ Alto Commissariato e´ fondato sul rispetto dei diritti dell´ uomo.

130 L´ Alto Commissariato ha dichiarato che “ i diritti dell´uomo sono alla base della protezione e assistenza che vengono date ai rifugiati e sono la chiave che permettera´ di trovare una soluzione ai loro problemi”.

- L´ Alto Commissariato ha dichiarato inoltre che e´ un´ organizzazione operativa per i diritti dell´ uomo, ma si indirizza ad una determinata categoria di popolazione.

La presa di coscienza dei legami esistenti tra il problema dei rifugiati e le violazioni dei diritti dell´ uomo si e´ avuta nel 1981, quando la Commissione per i diritti dell´ Uomo ha richiesto un rapporto speciale, per esaminare i legami esistenti tra le violazioni dei diritti e il movimento massiccio dei rifugiati. Da allora le Nazioni Unite hanno cercato di migliorare le loro capacita´ operative nell´ ambito dei diritti dell´ uomo, ma solo nel 1992 e´ stato creato un gruppo di lavoro tra l´ Alto Commissariato e il Centro dei Diritti dell´ Uomo, in maniera di poter cooperare nell´ ambito dei diritti umani e il problema dei rifugiati.

L´ Alto Commissariato pero´ ha espresso l´ idea che nel suo operato i diritti umani veri e propri sono una materia complementare, e che e´ stato investito di mandati diversi basati sul concetto dell´ aiuto umanitario.

131 4.6. Donne e asilo La definizione internazionale di asilo e´ un concetto recente, originato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli USA hanno incluso tale definizione solo negli anni 80 nella loro politica interna.

Il termine rifugiato definisce una persona che e´ incapace di trovare aiuto nel suo stato di origine, per paure di persecuzioni data la sua nazionalita´, religione, razza o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico.

Sono state date delle linee da seguire nei riguardi delle donne che chiedono asilo per motivi legati al loro sesso, tra cui la loro possibilita´ di fuggire dalle pratiche mutilatorie.

Inoltre si sta cercando di garantire l´ asilo non basandosi sulla Convenzione del 1951, ma sulla Convenzione contro le torture, la quale proibisce la deportazione quando vi siano sostanziali motivi per credere che una persona sia in pericolo di tortura nella sua madrepatria.

In base alla Convenzione non viene fornito un formale status di rifugiato e la persona potra´ permanere nello stato per il tempo dettato dalle circostanze.

La Convenzione contro le torture apre un´ alternativa che e´ piu´ ampia rispetto ai motivi che bisogna addurre quando si fa richiesta d´ asilo. Cio´ non significa che verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute dalle persone che chiedono protezione, perche´ in realta´ il numero delle persone che ha i requisiti per dimostrare di essere in pericolo di tortura e´ esiguo.

Non e´ facile per i giudici dell´immigrazione trattare tali temi, quali le torture e le discriminazioni basate sul sesso, per accogliere la domanda di asilo.

132 Si e´ restii nell´ accettare che tali comportamenti incivili non riguardano la privacy e la politica familiare, bensi´ devono essere trattati anche quale politica di governo degli stati di immigrazione.

I casi che piu´ scioccano sono quelli di madri che, rimaste vedove, si ritrovano a dover tornare nello stato d´ origine con le loro figlie, dove la mutilazione viene loro imposta e alle quali si vorrebbe risparmiare questo atto brutale e violento.

Questo poiche´ le figlie sono nate e cresciute in uno stato dove la cultura e i riti sono diversi e si sono perfettamente integrate nella nuova societa´ che non prevede riti di iniziazione.

La Convenzione contro le torture e´ vista quale strumento per evitare e bloccare le deportazioni, ma e´ sempre preferibile vincere le cause e garantirsi il diritto d´asilo. Inoltre non e´ facile appellarsi e far riferimento alla Convenzione contro le torture, poiche´ all´ art. 1 dove si definisce cos´ e´ la tortura, si spiega anche che la tortura per essere considerata tale deve essere inflitta da un pubblico ufficiale in ragione del suo ufficio. Nel caso della circoncisione femminile, non vi e´ questo requisito e si ha lo stereotipo di pensare che rientri nelle politiche familiari, nel privato e quindi non ci si puo´ intromettere nella privacy dei cittadini.

Ai rifugiati e´ garantita la residenza permanente, e poi la cittadinanza, mentre chi si vede accolta la domanda in base alla Convenzione. sulle torture non ha tali privilegi e con il cambiare delle circostanze deve ritornare nel suo stato d´ origine.

133 4.6.1 Esperienze europee e non riguardo la richiesta d´ asilo per paura di FGM.

Austria: non ci sono casi conosciuti di richiesta d´ asilo per pericolo di FGM, all´ occorrenza e´ possibile accordare uno statuto temporaneo.

Belgio: e´ opinione comune che data la mancanza nella Convenzione del ´51 del riferimento all´ appartenenza al sesso, si possa procedere ad un´ interpretazione estensiva. In ogni caso le domande di asilo per timore di mutilazione sono poche: solo tre donne hanno ottenuto lo stato di rifugiate politiche, una delle quali perche´ temeva di essere rinfibulata dopo la nascita del figlio.

Altre volte la richiesta e´ stata rifiutata per mancanza di credibilita´ o quando la donna non aveva detto dall´ inizio che correva il pericolo di essere mutilata.

Generalmente non vengono mai allontanate anche quando l´ asilo viene negato.

Francia: i casi accertati sono due o tre. Le FGM possono tradursi nel riconoscimento dello statuto di rifugiato politico per l´ appartenenza al “ gruppo sociale “, anche se la nozione e´ interpretata restrittivamente, cioe´ non tutte le donne costituiscono un gruppo sociale; potrebbero esserlo le “ donne infibulate o che corrono il rischio di esserlo nuovamente “.

In altri casi e´ possibile accordare la protezione umanitaria.

Secondo la giurisprudenza della Commissione di Ricorso dell´ Ufficio francese di protezione degli Apatridi, la mutilazione genitale costituisce “ rischio di persecuzione “ a titolo della Convenzione di Ginevra.

134 Nel 1990 e´ stato trattato il primo affare in Francia: una donna del Mali sembra chiedere asilo per paura di mutilazione: la domanda viene rifiutata per mancanza di credibilita´. La Commissione di Ricorso non le accorda lo stato di rifugiata ma un permesso di soggiorno di un anno, oggi rinnovato per dieci anni.

Sempre secondo una giurisprudenza particolare, a queste donne potrebbe essere accordato lo statuto per “ persecuzione politica “, nel senso che, rifiutando di sottomettersi alla mutilazione nel loro Paese, vanno contro la legge.

Finlandia: non ci sono domande d´ asilo per rischio di mutilazione, ma lo statuto puo´ essere accordato.

Germania: le richieste sono circa 25. Le donne invocano sia il rischio di rinfibulazione che quello di infibulazione per le loro figlie.

Lo statuto e´ stato accordato in soli tre casi. I criteri non sono stati definiti chiaramente: si tratta certamente di persecuzione ma sia per sesso che religione o opinione politica.

In dieci casi e´ stato rifiutato ma e´ stato concesso lo statuto umanitario. Non ci sono allontanamenti forzati.

Paesi Bassi: nessuna statistica concernente le richieste per FGM. Secondo la giurisprudenza puo´ essere concesso lo statuto umanitario.

Svezia: esiste un terzo statuto: “ Bisogno di Protezione “ e sono i diritti inerenti questo statuto che vengono attribuiti alle donne in pericolo di FGM.

Spagna: viene concesso lo statuto umanitario, i soli due casi denunciati mancavano pero´ di credibilita´.

135 Gran Bretagna: quattro casi di cui due gia´ decisi: si tratta di due sorelle etiopi che avevano chiesto l´ asilo per paura di mutilazione al ritorno nel loro Paese.

Lo statuto e´ stato accordato per l´ “ appartenenza ad un determinato gruppo sociale “.

Canada: nel 1993 ci sono state diverse direttive al trattamento delle persone perseguite per ragioni legate al sesso.

La Suprema Corte del Canada ha definito gruppo sociale un “ ...gruppo i cui membri si identificano per un carattere innato o incontestabile...o di cui l´ appartenenza e´ talmente importante per la loro dignita´ che non si puo´ chiedere di rinunciarvi...” Lo stato di rifugiato e´ quindi accordato per l´ appartenenza o l´ attaccamento al “ gruppo sociale “.

USA: nel 1996 e´ stato riconosciuto lo statuto di rifugiato per l´ appartenenza al gruppo sociale “ donne escisse “, e´ stato poi costituito un sottogruppo “ donne non ancora escisse “.

Italia: la nuova legge sul diritto d´ asilo gia´ approvata al Senato, non fa alcun riferimento alle mutilazioni sessuali. Questo perche´ “ ...generalmente le immigrazioni sono o nel senso regolare o nel senso di ricongiungimento familiare. Le donne che arrivano in Italia per lavorare, non provengono dai Paesi depositari di tale tradizione; le altre vengon per raggiungere i loro mariti con regolare permesso di soggiorno.“ “In Italia non ci sono casi rileventi di FGM o di domande d´ asilo per pericolo di mutilazione, ma cio´ non esclude che si possa considerare per il futuro 136 un´integrazione legislazione da aggiungere alle norme sull´ immigrazione.“ (Paolo Aquillanti, Senato della Repubblica).

4.6.2 USA: la mutilazione genitale femminile e l’ asilo politico, il caso di Fauziya Kasinga Fauziya Kasinga e´ rimasta in stato detentivo dal 17 Dicembre 1994, giorno in cui e´ arrivata negli Stati Uniti per cercare di ottenere lo stato di rifugiata politica.

Aveva 17 anni, ed e´ scappata dal Togo poiche´ era stata promessa in matrimonio ad un uomo di 45 anni, gia´ sposato con altre tre donne. Sebbene Fauziya si e´ rifiutata di firmare il certificato di matrimonio, fu dichiarata sposata e rinchiusa in una stanza in attesa che il circoncisore arrivasse per circonciderla. Il padre di Fauziya l´ aveva sempre protetta dalla pratica della mutilazione, ma dalla morte del padre, la madre di Fauziya fu bandita dalla famiglia poiche´ appartenente ad un´ altra tribu´ e non accettata dalla famiglia del marito, e il fratello del padre ha preso il controllo sulla vita di Fauziya.

Lei ha organizzato di scappare prima che potessero circonciderla per cercare aiuto e chiedere asilo negli USA, dove un suo cugino viveva.

Arrivata negli Stati Uniti ha fatto richiesta d´ asilo, non specificandone i veri motivi, ed a´ stata subito arrestata dal servizio di immigrazione e naturalizzazione, poiche´ era in possesso di documenti falsi.

Nel primo stadio del processo il Giudice dell´ Immigrazione Ferlise ha negato a Fauziya la possibilita´ di ottenere l´ asilo per motivi politici. Il giudice non ha creduto a cio´ che Fauziya ha testimoniato e raccontato e inoltre per lui il caso 137 non ha rivelato passate o future persecuzioni che sono uno dei motivi per cui si garantisce l´ asilo politico. Fauziya ha passato mesi e mesi in carcere, ha sofferto di forme depressive, solo perche´ voleva trovare giustizia e non avere piu´ paura di essere perseguitata dallo zio e dalla tribu´ di appartenenza.

Il 13 Giugno 1996, la Corte d´ Appello per l´immigrazione ha concesso a Fauziya l´ asilo politico. La decisione presa a maggioranza, redatta dal Giudice.

Schmidt ha cosi´ sentenziato: “ La sentenza emessa in 1° grado rivela che la richiedente e´ una testimone credibile. La mutilazione genitale femminile cosi´ come e´ praticata nella tribu´ dei Tchamba- Kunsuntu del Togo e cosi’ come e´ documentata costituisce persecuzione.” La richiedente e´ socialmente legata al gruppo di giovani donne della tribu´ Tchamba-Kunsuntu che non sono state sottoposte a mutilazione e che si oppongono alla pratica.

La richiedente ha paura di essere perseguitata dato che si rifiuta di sottoporsi alla mutilazione.

Si segnalano inoltre i seguenti dati riguardanti lo stato del Togo: 1- La mutilazione genitale femminile e´ largamente praticata in Togo 2- Atti di violenza e abuso nei confronti delle donne sono tollerati dalla polizia del Togo 3- Il Governo del Togo non ha ancora registrato ufficialmente violazioni dei diritti umani 138 4- La maggior parte delle donne africane si aspetta un minimo di protezione contro tale pratica da parte del Governo.

La decisione della Corte d´ Appello ha creato un nuovo precedente per i casi della mutilazione genitale femminile, stabilendo che la mutilazione costituisce persecuzione.

La decisione presa nei confronti di Kasinga non ha preso in considerazione la paura di persecuzione per un matrimonio poligamo.

Si e´ dato peso alla giovane eta´ della richiedente, alla fedina penale pulita e a un lungo periodo detentivo.

La commissione e il consiglio generale dovrebbero rivedere le loro politiche poiche´ il numero di casi simili sta aumentando giorno per giorno.

Circa 100 milioni di donne nel mondo sono state mutilate. La maggior parte delle pratiche tradizionali usate nel mondo negano alle donne indipendenza ed uguaglianza; la mutilazione genitale femminile viene difesa poiche´ e´ considerata un rito di passaggio e un requisito prematrimoniale. E´ usata per controllare la sessualita´ femminile e per sopprimere il desiderio sessuale.

139 4.7. Eva Camara: Cronaca di un´espulsione Eva e´ fuggita altrimenti sarebbe stata circoncisa nella sua terra d´ origine, la Guinea.

Eva e´ nata nel 1972, in Guinea. Il padre era musulmano, la madre cattolica.

Eva e´ musulmana. Non ha frequentato nessuna scuola, per cui non sa ne leggere ne scrivere.

Dopo la morte della sorella di 10 anni durante il rito d´ iniziazione, i genitori decidono di non praticare piu´ la circoncisione alle loro altre figlie.

Purtroppo i genitori di Eva muoiono in un´ incidente stradale e la sua custudia genitoriale viene data ad un´ amico del padre, il quale non ha il minimo sospetto che Eva non sia circoncisa. La famiglia adottiva decide che al piu´ tardi prima del matrimonio Eva venga circoncisa.

Passa del tempo: la vita di Eva nella sua famiglia adottiva non e´ delle migliori.

La fanno lavorare fino allo sfinimento, la maltrattano. Arriva il giorno in cui decidono di darla in sposa ad un´ uomo di 70 anni, il quale ha gia´ altre mogli.

Prima di concludere il matrimonio Eva verra´ sottoposta alla circoncisione.

Decide di scappare. Viene ritrovata, e messa in carcere, dopo aver subito maltrattamenti.

Grazie all´ aiuto di amici, che pagano la cauzione e le procurano i documenti per l´ espatrio, Eva arriva nel Maggio del 1997 in Germania, dove fa domanda d´ asilo, che viene respinta.

140 Difesa da un avvocato e con l’aiuto dell’ufficio per i rifugiati, si cerca di non farla espellere dal territorio tedesco. E´ a rischio di persecuzione per il suo essere donna, per aver infranto le tradizioni.

Non e´ un percorso facile nella burocrazia tedesca. Inoltre Eva non ha detto il vero motivo della sua fuga. Parla solo dei maltrattamenti inflitti dalla sua famiglia adottiva, ma non parla della sua paura di essere mutilata.

Il suo caso, viene portato alla luce attraverso delle petizioni sia alle istituzioni tedesche che al parlamento Europeo. Si cerca di fare il possibile per salvarla dal suo destino. Si cercano di sensibilizzare i media.

L´ unico documento d’identita´ che possiede e´ un certificato di sospensione dell´ espulsione, senza foto, che deve ogni settimana far prorogare dall´ ufficio dell´ immigrazione. Al momento non puo´ essere espulsa perche´ non ha un passaporto o un documento equipollente. La legge tedesca prevede la non espulsione in mancanza di tali documenti.

Eva, per paura di essere espulsa, ha sempre aspettato a richiedere tali documenti al Consolato.

Inoltre, quelli dell´ ufficio d´ immigrazione fanno solo pressione su Eva perche´ richieda tali documenti. Non credono nella sua vera identita´ poiche´ non ha nessun documento valido che la comprovi.

In Germania, non esiste una legge che permette di chiedere asilo per la persecuzione nel genere. I motivi che Eva ha addotto per la richiesta d´ asilo non erano sufficienti a garantirglielo.

141 L´ unica possibilta´ rimastale e´ quella di far richiesta all´ Alto Commissariato per i Rifugiati ed ottenere l´ asilo negli Stati Uniti. Le viene concesso e nel 1999 parte per gli Stati Uniti.

Il caso mostra come e´ difficile e complicato trovare protezione. Eva, ha dovuto umiliarsi, ha dovuto raccontare la sua storia in condizioni di paura: paura dell´ espulsione, paura dell´ ufficio immigrazione. Se non aiutata dall´ Ufficio per i Rifugiati, era completamente sola, analfabeta e probabilmente lasciata al suo destino.

Il caso mostra anche che vi e´ urgente bisogno di personale qualificato e competente che puo´ aiutare ad uscire dal silenzio queste donne che hanno un bisogno estremo di aiuto e di comprensione.

 

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