Indice | Introduzione | Cap. primo | Cap. secondo | Cap. terzo | Cap. quarto | Cap. quinto | Conclusioni | Bibliografia
Rifugiato – “Colui il
quale ha fondate paure di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita´, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico, e´ fuori
dal suo stato di nazionalita´ ed e´ incapace di avvalersi della protezione di
tale stato“ ( Art. 1 Convenzione di Ginevra ) 4.1. Il diritto d´
asilo. Una breve introduzione Il diritto d´ asilo
nell´ ordinamento internazionale e´ il risultato di un complesso di norme
scritte e non scritte, o di comportamenti inerenti alla sovranita´ di un singolo
Stato. L´ asilo non esiste, pertanto, come istituto specifico del diritto
internazionale generale, in quanto, ad esso si da´ applicazione caso per caso,
in base a norme di diritto convenzionale o consuetudinario, ovvero in base al
principio generale di liberta´ di ogni stato di accordare o meno l´
asilo.
Il primo
riconoscimento giuridico dell´ asilo si ha, a livello internazionale, nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell´ Uomo del 1948, dove si riconosce l´
asilo nell´ ambito dei diritti umani. L´ Art. 14 cosi´ recita “ Ogni individuo
ha il diritto di cercare di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni “. Va
sottolineato che la Dichiarazione del 1948, sebbene ora faccia parte del diritto
consuetudinario, costituisce per la maggior parte degli interpreti, una
dichiarazione di principi generali piu´ che di norme cogenti e che il menzionato
art. 14, tutela il diritto di “ cercare “ asilo, ma non il diritto di “
ottenerlo “. Si 118 rimane
pertanto sul terreno della protezione degli individui in conseguenza dell´
asilo, ad essi eventualmente e liberamente accordato dagli Stati sul proprio
territorio.
Lo strumento
internazionale di maggior rilievo in materia d´ asilo rimane la “ Convenzione di
Ginevra “ del 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal “
Protocollo di New York “ del 1967. La definizione di “ rifugiato “, ai sensi
della Convenzione di Ginevra, costituisce il cardine della protezione
internazionale dei rifugiati, ed a essa si rifanno la maggior parte dei Paesi
del mondo.
Tuttavia l´ enorme
lasso di tempo trascorso dall´ emanazione della Convenzione di Ginevra sullo
status dei rifugiati, richiede un aggiornamento non soltanto nella ratio che ha
mosso gli stati contraenti nel momento in cui accettavano gli obblighi che da
quella Convenzione discendono, ma soprattutto richiede un adeguamento degli
strumenti tecnico – giuridici utilizzati dalla Convenzione per determinare la
sua sfera di applicazione.
La Convenzione e´
stata approntata alla fine del secondo conflitto mondiale quale forma di tutela
internazionale per far fronte al problema delle migrazioni di
massa.
Al momento attuale, il
problema degli spostamenti di popolazioni costituisce uno dei temi di attenzione
internazionale, con conseguente responsabilita´ della Comunita´
internazionale.
L´ entita´ del
fenomeno dimostra, da un lato, che le sue cause vanno ricercate non soltanto nei
grandi conflitti bellici, ma anche nei conflitti locali ed in tutte le
situazioni di microconflittualita´. Dall´ altro lato il fenomeno rivela che
nell´ 119 epoca attuale le cause
che spingono l´ individuo, a spostarsi da un Paese all´ altro non sono quelle
tradizionalmente note: le guerre, l´ insorgere di regimi autoritari,
etc.
Nuove cause inducono
l´ uomo contemporaneo a cercare fuori dal proprio luogo di origine la
realizzazione della propria personalita´ e talora la salvaguardia della sua
stessa sopravvivenza.
Cio´ evidenzia che la
Convenzione di Ginevra sorta nell´ ottica del fenomeno migratorio conseguente
agli avvenimenti bellici del secondo conflitto mondiale non e´ idonea,
nonostante le modifiche apportate con il Protocollo Aggiuntivo del 1967, a
disciplinare le nuove situazioni le quali, non meno di quelle tradizionali, sono
degne di tutela sul piano internazionale.
Nell´ ultimo periodo
di tempo, dati i cambiamenti strutturali della configurazione geografica
mondiale - processo di decolonizzazione, caduta dei regimi comunisti, e fine
della guerra fredda – sono state create delle nuove categorie di soggetti,
bisognosi di protezione che non rientrano nella definizione di rifugiato, cosi´
come espressa dalla Convenzione di Ginevra e quindi non possono ottenere lo
status di rifugiato ( i rifugiati di fatto che beneficiano della c.d. protezione
temporanea per motivi umanitari ).
Si e´ cercato di
ampliare il concetto tradizionale di “ rifugiato “ sia a livello regionale che
internazionale, tuttavia cio´ non ha prodotto i risultati
sperati.
Una dinamica fase
evolutiva sembra caratterizzare, negli ultimi anni, il diritto d´ asilo nell´
ambito dell´ Unione Europea. Dopo circa 30 anni di vuoto legislativo in materia
d´ asilo a livello comunitario, l´Atto Unico Europeo del 1987, ponendo 120 l´ obiettivo della
creazione di uno “ spazio senza frontiere “, nel quale assicurare la piu´ ampia
liberta´ di circolazione delle persone, ha suscitato una crescente attenzione
verso la problematica della circolazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati
in particolare, e delle questioni riguardanti l´ asilo in
generale.
Del diritto d´ asilo
si occupa la “ Convenzione dell´Accordo di Schengen “ del 1990, che riguardava
solo un ristretto numero di Stati Membri ed il cui contenuto e´ ripreso in
maniera quasi identica dalla “ Convenzione di Dublino “ elaborata nello stesso
anno, nell´ ambito della Comunita´ Europea, che stabilisce i criteri per la
determinazione dello stato competente per l´ esame della domanda d´ asilo
presentata in uno degli stati membri e che costituisce, attualmente, il piu´
rilevante strumento giuridico comunitario in tema d´
asilo.
Un ulteriore passo
fatto con la Convenzione di Dublino e´ che ha vincolato gli Stati membri a
riammettere nel proprio territorio i richiedenti asilo che vi siano transitati
prima di giungere in un´ altro stato membro. Di regola, non si riconosce, l´
ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che voglia richiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato se risulta alla polizia di frontiera
che egli ha trascorso un periodo di soggiorno in uno stato – non quello di
provenienza – che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra. Il problema che ha
creato difficolta´ notevoli e´ che non e´ chiara la distinzione tra paese di
transito e paese di soggiorno.
Molti fra i paesi di
primo asilo si sono mostrati particolarmente restii ad assumersi la
responsabilita´ dei rifugiati, in quanto paesi d´ asilo.
121 In teoria per i
rifugiati vale il principio del non – refoulement, del non respingimento, per
cui i rifugiati non possono essere rispediti ( neanche in forma indiretta ) al
paese d´ origine.
La possibilita´ di
cercare di armonizzare le diverse leggi in tema d´ asilo in ambito comunitario
e´ stata resa possibile dal “ Trattato sull´Unione Europea “ del 1992, che ha
inserito la politica d´ asilo nell´ ambito del terzo pilastro tra le materie di
interesse comune.
L´ Unione Europea si
e´ fatta carico dell´onere di procedere ad una armonizzazione delle procedure e
dei contenuti del diritto d´ asilo.
4.2. La mutilazione
genitale femminile quale motivo per la richiesta d´ asilo. Asilo di genere .La persecuzione di
genere e´ la persecuzione che viene fatta alle donne per il fatto stesso di
essere donne. La persecuzione di genere e´ un termine abbastanza ampio in cui
rientrano vari tipi di persecuzione. In generale s´ intende la violenza subita
per l´ appartenenza al genere femminile, e di solito si distingue la violenza
subita, per esempio, per aver trasgredito alle norme sociali, alle norme
culturali della propria comunita´ di appartenenza. Molte donne vanno incontro a
violenza proprio perche´ hanno attuato un tipo di atteggiamento ribelle nei
confronti delle tradizioni.
Il problema e´ che la
persecuzione di genere non rientra nei parametri per vedersi attribuire lo
status di rifugiato. Questo tipo di persecuzione deve essere fatta rientrare
negli altri criteri che normalmente sono quelli dell´ appartenenza 122 ad una certa etnia
oppure ad una religione, ad un gruppo sociale, oppure all´ avere determinate
opinioni politiche.
Ora la violenza per l´
appartenenza al genere femminile e´ una forma distinta di persecuzione rispetto
ai criteri sopracitati, quindi i legislatori tendono a far rientrare la violenza
di genere nell´ appartenenza ad un gruppo sociale. Questa e´ solo un´ opera
giurisprudenziale che in realta´ non viene prevista come criterio per la
concessione dell´ asilo politico. Vi e´ una lacuna legislativa, che dovrebbe
essere colmata per poter proteggere il genere femminile e concedere loro l´
asilo politico.
4.3. L´Italia e l´
istituto dell´ asilo In Italia vi e´ un´
assenza di regolamentazione in materia d´ asilo, perche´ l´ assunto dell´ art.
10 , 3° comma della Costituzione ( “ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l´ effettivo esercizio delle liberta´ democratiche garantite dalla
Costituzione Italiana, ha diritto d´ asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le regole stabilite dalla legge. “ ) non ha trovato ancora applicazione
per mezzo di una legge ordinaria.
La sola regola
adottata e´ quella per l´ esecuzione della Convenzione di Ginevra e del
Protocollo di New York e la legge n. 39 del 1990 ( c.d. legge Martelli
).
La nozione di asilo e
di rifugiato alla quale si riferisce la Costituzione ha una portata piu´ ampia
della nozione contenuta nella Convenzione di Ginevra e la 123 procedura prevista
dalla legge Martelli e´ limitata ai requisiti di eleggibilita´ determinati nella
Convenzione di Ginevra.
Bisogna sottolineare,
che dal punto di vista teorico, sarebbe possibile fare domanda d´ asilo, cosi´
come previsto dalla Costituzione, e non come previsto dalla Legge
Martelli.
Il diritto d´ asilo
vero e proprio ( Asilo politico ) e´ di fatto diverso dal riconoscimento dello
stato di rifugiato. Il primo e´ garantito dalla Costituzione, mentre il secondo
dalla Convenzione di Ginevra e dalla legge Martelli.
La mancanza di una
definizione di asilo e di rifugiato nel nostro sistema giuridico, salvo il
rinvio alla Conv. di Ginevra, lascia un margine di incertezza che non puo´
soddisfare il giurista.
Gli orientamenti
giurisprudenziali piu´ significativi sono i seguenti.
- Sulla paura di
persecuzione e fondatezza, chi fa domanda d´ asilo, deve nel caso di ritorno in
patria, correre un grave rischio di subire persecuzioni personali; in altri
termini la situazione specifica di chi fa richiesta d´ asilo dovrebbe essere di
natura tale da temere un serio rischio per la persona.
- Il riconoscimento
dello stato di rifugiato puo´ essere ottenuto in maniera legittima non solo
sulla base di una semplice paura di persecuzione in caso di rimpatrio, ma al
contrario sulla base di elementi ben fondati, che forniscano la prova della
persecuzione personale effettiva e concreta quale restrizione della liberta´ o
un pregiudizio all´ integrita´ fisica.
124 La procedura per il
riconoscimento dello stato di rifugiato e´ regolata dal D.P.R n. 316 del
15/5/1990 e da circolari ministeriali.
I richiedenti possono
presentare un´ istanza motivata e documentata all´ Ufficio della Polizia di
Frontiera o alla Questura dove intendono risiedere.
La Questura competente
redige un processo verbale di dichiarazioni dell´ interessato. Il processo
verbale sara´ poi spedito alla Commissione Centrale, in vista del riconoscimento
dello stato di rifugiato. La Commissione convochera´ a Roma tutti gli
interessati che hanno fatto domanda e redatto il processo verbale, per un´
audizione personale.
Nella pendenza della
procedura i comissariati competenti rilasceranno un permesso di soggiorno
temporaneo.
Al momento attuale si
e´ assistita ad una diminuzione significativa di domande fondate sulla paura di
persecuzione. E´ cresciuto il numero di domande fondate su difficolta´ di
carattere economico e sociale, quale l´ appartenenza a minoranze etniche e per
motivi religiosi.
Per quanto riguarda la
persecuzione nel genere, con riferimento alle donne, possiamo dire che in Italia
vi e´ un´ interpretazione abbastanza generosa dei criteri di eleggibilita´: vi
e´ una sensibilita´ abbastanza forte verso le questioni legate alla violenza di
genere. Il problema rimane quello di individuare le donne che possono aver
subito violenza o persecuzione legate al genere, poiche´ sono restie a parlare
della loro reale condizione, non e´ loro permesso parlare di temi legati alla
sessualita´.
125 In Italia, e´ in corso
un progetto, denominato Malika, finanziato dalla Commissione Europea, ed
elaborato dal CIR ( Commissione Italiana Rifugiati ).
Si tratta di un
progetto che si rivolge sia alle donne rifugiate, sia alle donne richiedenti
asilo che siano state vittime di violenze o vittime di persecuzione a causa
della loro appartenenza di genere, quindi proprio a causa del loro essere donne.
Questo progetto e´ nato dall´ esigenza di far emergere questo fenomeno perche´
si e´ consapevoli della sua esistenza, ma che rimane il piu´ delle volte
nascosto. L´ obiettivo principale del progetto e´ quello di rendere piu´ agevole
il processo per l´ ottenimento dell´ asilo e lo status di rifugiato, perche´
questo non accade cosi´ di frequente.
Il problema di fondo
rimane quello di far emergere la situazione reale di queste donne. Le donne che
richiedono asilo dovrebbero poter esprimere apertamente la loro storia
personale, per cui sarebbe importante individuare i bisogni specifici di un
gruppo. Non sempre le strutture di accoglienza offrono un trattamento
differenziato che tenga conto della problematica specifica della donna. Viene
generalmente fornito un trattamento generico per l´ uomo e per la donna. Manca
anche un personale femminile qualificato quindi il rischio e´ che queste donne
si disperdano e a fatica, molta fatica riescano a trovare un appoggio o un punto
di riferimento.
Il Governo, per far
fronte alla situazione di emergenza, provocata dall´ afflusso di “ fuggitivi
temporanei “, nel 1990, ha creato il permesso di soggiorno per motivi umanitari,
il quale permette ai beneficiari di restare nel nostro paese per 126 la durata massima di
un anno o fino al permanere della situazione di pericolo o instabilita´ del
paese d´origine.
La situazione attuale
mostra che e´ stato creato nell´ ordinamento giuridico nazionale una categoria
di rifugiati per ragioni umanitarie che non rientrano nella definizione di
rifugiati in senso stretto. Attraverso la pratica delle circolari, decreti
legge, dapprima in riferimento a determinate nazionalita´ poi in generale senza
distinzione di nazionalita´, si e´ arrivati a configurare il problema del
riconoscimento dello status di rifugiato sotto nuovi
profili.
Una riforma in questo
ambito e´ auspicata, ma una riforma sara´ effettiva se si seguiranno i parametri
e le soluzioni proposte a livello comunitario.
4.4. USA e asilo Le
leggi di immigrazione riguardanti l´ asilo in America sono
complesse.
La piu´ importante
legge che e´ stata emanata e´ il Refugee Act del 1980, emendato poi nel 1990. Il
Refugee Act riprende molti dei contenuti della Convenzione di Ginevra del 1951,
inclusa la definizione di rifugiato. I richiedenti asilo hanno il diritto ad
ottenere un permesso di lavoro e l´ asilo puo´ essere negato se il richiedente
ha sostato in sicurezza in uno Stato terzo prima di giungere negli Stati Uniti.
Ai rifugiati di fatto, per esempio vittime di guerra o di calamita´ naturali non
e´ data possibilita´ di godere dell´ asilo.
Il Servizio di
immigrazione e naturalizzazione decide in merito alla concessione dell´ asilo
politico. Nel caso in cui venga negato si instaurera´ il procedimento di
espulsione. Il richiedente che ha visto negata la sua domanda puo´ appellarsi 127 alla “ Board of
immigration “. Questo istituto appartiene al Dipartimento di Giustizia, ma e´
indipendente dal Servizio di immigrazione e
naturalizzazione.
Il Refugee Act si
applica per materia d´ asilo anche a persone che non si trovano fisicamente
negli Stati Uniti. La decisione viene presa dall´Attorney General sulla base di
una lista di missioni diplomatiche degli Stati Uniti in tutto il mondo. Gli
immigrati ricevono gli incartamenti necessari all´ambasciata, per poter entrare
nel territorio americano. Il numero dei soggetti che beneficiano di questa
procedura e´ determinato dal Presidente degli Stati Uniti, il quale nel maggior
numero di casi decide in ordine a motivi umanitari.
Anche in America, vi
e´ l´ istituto del permesso temporaneo di soggiorno ( Temporary Protected Status
), per soggetti vittime di conflitti, calamita´ naturali, o altre situazioni
straordinarie. Queste persone possono rimanere in America per un periodo
limitato di tempo, fino a che la situazione d´ origine non si sia stabilizzata o
sia migliorata.
4.5. Il ruolo dell´
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati L´ Alto Commissariato
per i Rifugiati fu istituito dall´ Assemblea Generale delle Nazioni Unite per
provvedere “ alla protezione internazionale “ e per trovare “ soluzioni
permanenti al problema dei rifugiati “. In accordo al suo statuto, il
Commissariato non deve avere nessun carattere politico, solo carattere
umanitario e sociale e si deve riferire al gruppo e alla categoria dei rifugiati
in generale. All´ inizio il suo compito si riferiva al concetto di rifugiati,
espresso dalla Convenzione di Ginevra, ma dati i cambiamenti politici mondiali,
si e´ 128 sentita la necessita´
di estendere i confini del suo mandato fino a proteggere rifugiati o ad
elaborare progetti che non rientravano nelle dirette competenze delle Nazioni
Unite.
L´ Alto Commissariato
ha dato il suo aiuto in situazioni politiche di non facile comprensione, quali
le guerre civili. E stata´ creata la nozione di Rifugiati di fatto, nel loro
stato di origine.
Il concetto di
rifugiati, utilizzato dall´ Alto Commissariato e´ molto ampio: e´ arrivato a
coprire la categoria delle persone che mancano di protezione e non si fa solo
riferimento alla paura di persecuzione.
Il concetto di
mancanza di protezione copre una larga scala di situazioni, quali aggressione,
colonialismo, dominazioni, mancanza di protezione dello stato di origine
etc.
Per il Commissariato
protezione significa protezione interna, nel senso di effettive garanzie in
materie quali la vita, la liberta´ e la sicurezza personale, e protezione
esterna, cioe´ protezione diplomatica e il diritto al ritorno nel proprio stato
di origine.
Svolge una doppia
funzione: protezione internazionale dei rifugiati e risoluzione di problemi
riguardanti i rifugiati. Deve svolgere queste funzioni senza avere una direttiva
politica, ma deve in ogni caso per poter elaborare delle soluzioni, avere ben
chiare le condizioni politiche di un determinato stato. Deve favorire il gruppo
dei rifugiati, svolgendo cosi la sua funzione di protezione
umanitaria.
129 La protezione
internazionale ricopre delle attivita´ normative, di supervisione e operative.
Da´ sviluppo, attraverso le decisioni e l´ elaborazione di direttive al diritto
internazionale generale.
E´ il supervisore
della Convenzione di Ginevra. Vi e´ un obbligo degli stati firmatari di
cooperare con l´ Alto Commissariato nell´ ambito delle politiche d´
asilo.
Dal punto di vista
operativo, vi e´ la ricerca e la messa in opera di soluzioni attraverso
attivita´ di promozione, mediazione e negoziazione.
Fino ad un periodo
recente, la comunita´ internazionale ha mantenuto una distinzione ben chiara tra
l´ aiuto umanitario ai rifugiati e la violazione dei diritti dell´ uomo. Il
problema dei rifugiati e´ stato seguito indipendentemente dagli sforzi in vista
della protezione dei diritti dell´ uomo, e pochi legami istituzionali esistevano
tra le diverse istituzioni.
- La protezione dei
rifugiati – asilo e non espulsione –fa un chiaro riferimento ai diritti dell´
uomo a ricercare protezione secondo i parametri della Dichiarazione Universale
dei diritti dell´ uomo. Questo e´ all´ origine della maggior parte dei problemi
dei rifugiati. Esiste una relazione tra la salvaguardia dei diritti dell´ uomo e
la prevenzione dei problemi dei rifugiati.
Per questo motivo l´
Alto Commissariato deve cooperare e lavorare con la Commissione per i diritti
dell´ uomo e il Centro per i diritti dell´ uomo.
- Lo statuto dell´ Alto
Commissariato e´ fondato sul rispetto dei diritti dell´
uomo.
130 L´ Alto Commissariato
ha dichiarato che “ i diritti dell´uomo sono alla base della protezione e
assistenza che vengono date ai rifugiati e sono la chiave che permettera´ di
trovare una soluzione ai loro problemi”.
- L´ Alto Commissariato
ha dichiarato inoltre che e´ un´ organizzazione operativa per i diritti dell´
uomo, ma si indirizza ad una determinata categoria di
popolazione.
La presa di coscienza
dei legami esistenti tra il problema dei rifugiati e le violazioni dei diritti
dell´ uomo si e´ avuta nel 1981, quando la Commissione per i diritti dell´ Uomo
ha richiesto un rapporto speciale, per esaminare i legami esistenti tra le
violazioni dei diritti e il movimento massiccio dei rifugiati. Da allora le
Nazioni Unite hanno cercato di migliorare le loro capacita´ operative nell´
ambito dei diritti dell´ uomo, ma solo nel 1992 e´ stato creato un gruppo di
lavoro tra l´ Alto Commissariato e il Centro dei Diritti dell´ Uomo, in maniera
di poter cooperare nell´ ambito dei diritti umani e il problema dei
rifugiati.
L´ Alto Commissariato
pero´ ha espresso l´ idea che nel suo operato i diritti umani veri e propri sono
una materia complementare, e che e´ stato investito di mandati diversi basati
sul concetto dell´ aiuto umanitario.
131 4.6. Donne e asilo La
definizione internazionale di asilo e´ un concetto recente, originato dopo la
Seconda Guerra Mondiale. Gli USA hanno incluso tale definizione solo negli anni
80 nella loro politica interna.
Il termine rifugiato
definisce una persona che e´ incapace di trovare aiuto nel suo stato di origine,
per paure di persecuzioni data la sua nazionalita´, religione, razza o
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico.
Sono state date delle
linee da seguire nei riguardi delle donne che chiedono asilo per motivi legati
al loro sesso, tra cui la loro possibilita´ di fuggire dalle pratiche
mutilatorie.
Inoltre si sta
cercando di garantire l´ asilo non basandosi sulla Convenzione del 1951, ma
sulla Convenzione contro le torture, la quale proibisce la deportazione quando
vi siano sostanziali motivi per credere che una persona sia in pericolo di
tortura nella sua madrepatria.
In base alla
Convenzione non viene fornito un formale status di rifugiato e la persona potra´
permanere nello stato per il tempo dettato dalle
circostanze.
La Convenzione contro
le torture apre un´ alternativa che e´ piu´ ampia rispetto ai motivi che bisogna
addurre quando si fa richiesta d´ asilo. Cio´ non significa che verranno prese
in considerazione tutte le domande pervenute dalle persone che chiedono
protezione, perche´ in realta´ il numero delle persone che ha i requisiti per
dimostrare di essere in pericolo di tortura e´ esiguo.
Non e´ facile per i
giudici dell´immigrazione trattare tali temi, quali le torture e le
discriminazioni basate sul sesso, per accogliere la domanda di
asilo.
132 Si e´ restii nell´
accettare che tali comportamenti incivili non riguardano la privacy e la
politica familiare, bensi´ devono essere trattati anche quale politica di
governo degli stati di immigrazione.
I casi che piu´
scioccano sono quelli di madri che, rimaste vedove, si ritrovano a dover tornare
nello stato d´ origine con le loro figlie, dove la mutilazione viene loro
imposta e alle quali si vorrebbe risparmiare questo atto brutale e
violento.
Questo poiche´ le
figlie sono nate e cresciute in uno stato dove la cultura e i riti sono diversi
e si sono perfettamente integrate nella nuova societa´ che non prevede riti di
iniziazione.
La Convenzione contro
le torture e´ vista quale strumento per evitare e bloccare le deportazioni, ma
e´ sempre preferibile vincere le cause e garantirsi il diritto d´asilo. Inoltre
non e´ facile appellarsi e far riferimento alla Convenzione contro le torture,
poiche´ all´ art. 1 dove si definisce cos´ e´ la tortura, si spiega anche che la
tortura per essere considerata tale deve essere inflitta da un pubblico
ufficiale in ragione del suo ufficio. Nel caso della circoncisione femminile,
non vi e´ questo requisito e si ha lo stereotipo di pensare che rientri nelle
politiche familiari, nel privato e quindi non ci si puo´ intromettere nella
privacy dei cittadini.
Ai rifugiati e´
garantita la residenza permanente, e poi la cittadinanza, mentre chi si vede
accolta la domanda in base alla Convenzione. sulle torture non ha tali privilegi
e con il cambiare delle circostanze deve ritornare nel suo stato d´
origine.
133 4.6.1 Esperienze
europee e non riguardo la richiesta d´ asilo per paura di
FGM.
Austria: non ci sono casi
conosciuti di richiesta d´ asilo per pericolo di FGM, all´ occorrenza e´
possibile accordare uno statuto temporaneo.
Belgio: e´ opinione comune
che data la mancanza nella Convenzione del ´51 del riferimento all´ appartenenza
al sesso, si possa procedere ad un´ interpretazione estensiva. In ogni caso le
domande di asilo per timore di mutilazione sono poche: solo tre donne hanno
ottenuto lo stato di rifugiate politiche, una delle quali perche´ temeva di
essere rinfibulata dopo la nascita del figlio.
Altre volte la
richiesta e´ stata rifiutata per mancanza di credibilita´ o quando la donna non
aveva detto dall´ inizio che correva il pericolo di essere
mutilata.
Generalmente non
vengono mai allontanate anche quando l´ asilo viene
negato.
Francia: i casi accertati
sono due o tre. Le FGM possono tradursi nel riconoscimento dello statuto di
rifugiato politico per l´ appartenenza al “ gruppo sociale “, anche se la
nozione e´ interpretata restrittivamente, cioe´ non tutte le donne costituiscono
un gruppo sociale; potrebbero esserlo le “ donne infibulate o che corrono il
rischio di esserlo nuovamente “.
In altri casi e´
possibile accordare la protezione umanitaria.
Secondo la
giurisprudenza della Commissione di Ricorso dell´ Ufficio francese di protezione
degli Apatridi, la mutilazione genitale costituisce “ rischio di persecuzione “
a titolo della Convenzione di Ginevra.
134 Nel 1990 e´ stato
trattato il primo affare in Francia: una donna del Mali sembra chiedere asilo
per paura di mutilazione: la domanda viene rifiutata per mancanza di
credibilita´. La Commissione di Ricorso non le accorda lo stato di rifugiata ma
un permesso di soggiorno di un anno, oggi rinnovato per dieci
anni.
Sempre secondo una
giurisprudenza particolare, a queste donne potrebbe essere accordato lo statuto
per “ persecuzione politica “, nel senso che, rifiutando di sottomettersi alla
mutilazione nel loro Paese, vanno contro la legge.
Finlandia: non ci sono domande
d´ asilo per rischio di mutilazione, ma lo statuto puo´ essere
accordato.
Germania: le richieste sono
circa 25. Le donne invocano sia il rischio di rinfibulazione che quello di
infibulazione per le loro figlie.
Lo statuto e´ stato
accordato in soli tre casi. I criteri non sono stati definiti chiaramente: si
tratta certamente di persecuzione ma sia per sesso che religione o opinione
politica.
In dieci casi e´ stato
rifiutato ma e´ stato concesso lo statuto umanitario. Non ci sono allontanamenti
forzati.
Paesi
Bassi: nessuna statistica
concernente le richieste per FGM. Secondo la giurisprudenza puo´ essere concesso
lo statuto umanitario.
Svezia: esiste un terzo
statuto: “ Bisogno di Protezione “ e sono i diritti inerenti questo statuto che
vengono attribuiti alle donne in pericolo di FGM.
Spagna: viene concesso lo
statuto umanitario, i soli due casi denunciati mancavano pero´ di
credibilita´.
135 Gran
Bretagna: quattro casi di cui
due gia´ decisi: si tratta di due sorelle etiopi che avevano chiesto l´ asilo
per paura di mutilazione al ritorno nel loro Paese.
Lo statuto e´ stato
accordato per l´ “ appartenenza ad un determinato gruppo sociale
“.
Canada: nel 1993 ci sono
state diverse direttive al trattamento delle persone perseguite per ragioni
legate al sesso.
La Suprema Corte del
Canada ha definito gruppo sociale un “ ...gruppo i cui membri si identificano
per un carattere innato o incontestabile...o di cui l´ appartenenza e´ talmente
importante per la loro dignita´ che non si puo´ chiedere di rinunciarvi...” Lo
stato di rifugiato e´ quindi accordato per l´ appartenenza o l´ attaccamento al
“ gruppo sociale “.
USA: nel 1996 e´ stato
riconosciuto lo statuto di rifugiato per l´ appartenenza al gruppo sociale “
donne escisse “, e´ stato poi costituito un sottogruppo “ donne non ancora
escisse “.
Italia: la nuova legge sul
diritto d´ asilo gia´ approvata al Senato, non fa alcun riferimento alle
mutilazioni sessuali. Questo perche´ “ ...generalmente le immigrazioni sono o
nel senso regolare o nel senso di ricongiungimento familiare. Le donne che
arrivano in Italia per lavorare, non provengono dai Paesi depositari di tale
tradizione; le altre vengon per raggiungere i loro mariti con regolare permesso
di soggiorno.“ “In Italia non ci sono casi rileventi di FGM o di domande d´
asilo per pericolo di mutilazione, ma cio´ non esclude che si possa considerare
per il futuro 136 un´integrazione
legislazione da aggiungere alle norme sull´ immigrazione.“ (Paolo Aquillanti,
Senato della Repubblica).
4.6.2 USA: la
mutilazione genitale femminile e l’ asilo politico, il caso di Fauziya Kasinga Fauziya Kasinga e´
rimasta in stato detentivo dal 17 Dicembre 1994, giorno in cui e´ arrivata negli
Stati Uniti per cercare di ottenere lo stato di rifugiata
politica.
Aveva 17 anni, ed e´
scappata dal Togo poiche´ era stata promessa in matrimonio ad un uomo di 45
anni, gia´ sposato con altre tre donne. Sebbene Fauziya si e´ rifiutata di
firmare il certificato di matrimonio, fu dichiarata sposata e rinchiusa in una
stanza in attesa che il circoncisore arrivasse per circonciderla. Il padre di
Fauziya l´ aveva sempre protetta dalla pratica della mutilazione, ma dalla morte
del padre, la madre di Fauziya fu bandita dalla famiglia poiche´ appartenente ad
un´ altra tribu´ e non accettata dalla famiglia del marito, e il fratello del
padre ha preso il controllo sulla vita di Fauziya.
Lei ha organizzato di
scappare prima che potessero circonciderla per cercare aiuto e chiedere asilo
negli USA, dove un suo cugino viveva.
Arrivata negli Stati
Uniti ha fatto richiesta d´ asilo, non specificandone i veri motivi, ed a´ stata
subito arrestata dal servizio di immigrazione e naturalizzazione, poiche´ era in
possesso di documenti falsi.
Nel primo stadio del
processo il Giudice dell´ Immigrazione Ferlise ha negato a Fauziya la
possibilita´ di ottenere l´ asilo per motivi politici. Il giudice non ha creduto
a cio´ che Fauziya ha testimoniato e raccontato e inoltre per lui il caso 137 non ha rivelato
passate o future persecuzioni che sono uno dei motivi per cui si garantisce l´
asilo politico. Fauziya ha passato mesi e mesi in carcere, ha sofferto di forme
depressive, solo perche´ voleva trovare giustizia e non avere piu´ paura di
essere perseguitata dallo zio e dalla tribu´ di
appartenenza.
Il 13 Giugno 1996, la
Corte d´ Appello per l´immigrazione ha concesso a Fauziya l´ asilo politico. La
decisione presa a maggioranza, redatta dal Giudice.
Schmidt ha cosi´
sentenziato: “ La sentenza emessa in 1° grado rivela che la richiedente e´ una
testimone credibile. La mutilazione genitale femminile cosi´ come e´ praticata
nella tribu´ dei Tchamba- Kunsuntu del Togo e cosi’ come e´ documentata
costituisce persecuzione.” La richiedente e´ socialmente legata al gruppo di
giovani donne della tribu´ Tchamba-Kunsuntu che non sono state sottoposte a
mutilazione e che si oppongono alla pratica.
La richiedente ha
paura di essere perseguitata dato che si rifiuta di sottoporsi alla
mutilazione.
Si segnalano inoltre i
seguenti dati riguardanti lo stato del Togo: 1- La mutilazione genitale
femminile e´ largamente praticata in Togo 2- Atti di violenza e abuso nei
confronti delle donne sono tollerati dalla polizia del Togo 3- Il Governo del
Togo non ha ancora registrato ufficialmente violazioni dei diritti umani 138 4- La maggior parte
delle donne africane si aspetta un minimo di protezione contro tale pratica da
parte del Governo.
La decisione della
Corte d´ Appello ha creato un nuovo precedente per i casi della mutilazione
genitale femminile, stabilendo che la mutilazione costituisce
persecuzione.
La decisione presa nei
confronti di Kasinga non ha preso in considerazione la paura di persecuzione per
un matrimonio poligamo.
Si e´ dato peso alla
giovane eta´ della richiedente, alla fedina penale pulita e a un lungo periodo
detentivo.
La commissione e il
consiglio generale dovrebbero rivedere le loro politiche poiche´ il numero di
casi simili sta aumentando giorno per giorno.
Circa 100 milioni di
donne nel mondo sono state mutilate. La maggior parte delle pratiche
tradizionali usate nel mondo negano alle donne indipendenza ed uguaglianza; la
mutilazione genitale femminile viene difesa poiche´ e´ considerata un rito di
passaggio e un requisito prematrimoniale. E´ usata per controllare la
sessualita´ femminile e per sopprimere il desiderio
sessuale.
139 4.7. Eva Camara:
Cronaca di un´espulsione Eva e´ fuggita
altrimenti sarebbe stata circoncisa nella sua terra d´ origine, la
Guinea.
Eva e´ nata nel 1972,
in Guinea. Il padre era musulmano, la madre cattolica.
Eva e´ musulmana. Non
ha frequentato nessuna scuola, per cui non sa ne leggere ne
scrivere.
Dopo la morte della
sorella di 10 anni durante il rito d´ iniziazione, i genitori decidono di non
praticare piu´ la circoncisione alle loro altre figlie.
Purtroppo i genitori
di Eva muoiono in un´ incidente stradale e la sua custudia genitoriale viene
data ad un´ amico del padre, il quale non ha il minimo sospetto che Eva non sia
circoncisa. La famiglia adottiva decide che al piu´ tardi prima del matrimonio
Eva venga circoncisa.
Passa del tempo: la
vita di Eva nella sua famiglia adottiva non e´ delle
migliori.
La fanno lavorare fino
allo sfinimento, la maltrattano. Arriva il giorno in cui decidono di darla in
sposa ad un´ uomo di 70 anni, il quale ha gia´ altre
mogli.
Prima di concludere il
matrimonio Eva verra´ sottoposta alla circoncisione.
Decide di scappare.
Viene ritrovata, e messa in carcere, dopo aver subito
maltrattamenti.
Grazie all´ aiuto di
amici, che pagano la cauzione e le procurano i documenti per l´ espatrio, Eva
arriva nel Maggio del 1997 in Germania, dove fa domanda d´ asilo, che viene
respinta.
140 Difesa da un avvocato
e con l’aiuto dell’ufficio per i rifugiati, si cerca di non farla espellere dal
territorio tedesco. E´ a rischio di persecuzione per il suo essere donna, per
aver infranto le tradizioni.
Non e´ un percorso
facile nella burocrazia tedesca. Inoltre Eva non ha detto il vero motivo della
sua fuga. Parla solo dei maltrattamenti inflitti dalla sua famiglia adottiva, ma
non parla della sua paura di essere mutilata.
Il suo caso, viene
portato alla luce attraverso delle petizioni sia alle istituzioni tedesche che
al parlamento Europeo. Si cerca di fare il possibile per salvarla dal suo
destino. Si cercano di sensibilizzare i media.
L´ unico documento
d’identita´ che possiede e´ un certificato di sospensione dell´ espulsione,
senza foto, che deve ogni settimana far prorogare dall´ ufficio dell´
immigrazione. Al momento non puo´ essere espulsa perche´ non ha un passaporto o
un documento equipollente. La legge tedesca prevede la non espulsione in
mancanza di tali documenti.
Eva, per paura di
essere espulsa, ha sempre aspettato a richiedere tali documenti al
Consolato.
Inoltre, quelli dell´
ufficio d´ immigrazione fanno solo pressione su Eva perche´ richieda tali
documenti. Non credono nella sua vera identita´ poiche´ non ha nessun documento
valido che la comprovi.
In Germania, non
esiste una legge che permette di chiedere asilo per la persecuzione nel genere.
I motivi che Eva ha addotto per la richiesta d´ asilo non erano sufficienti a
garantirglielo.
141 L´ unica possibilta´
rimastale e´ quella di far richiesta all´ Alto Commissariato per i Rifugiati ed
ottenere l´ asilo negli Stati Uniti. Le viene concesso e nel 1999 parte per gli
Stati Uniti.
Il caso mostra come e´
difficile e complicato trovare protezione. Eva, ha dovuto umiliarsi, ha dovuto
raccontare la sua storia in condizioni di paura: paura dell´ espulsione, paura
dell´ ufficio immigrazione. Se non aiutata dall´ Ufficio per i Rifugiati, era
completamente sola, analfabeta e probabilmente lasciata al suo
destino.
Il caso mostra anche
che vi e´ urgente bisogno di personale qualificato e competente che puo´ aiutare
ad uscire dal silenzio queste donne che hanno un bisogno estremo di aiuto e di
comprensione.